Generalmente quando camminiamo per strada siamo abituati a stare attenti e ad evitare rischi che, consideriamo principalmente rappresentati dagli automobilisti.
Pertanto, quando ci troviamo a passeggiare in una area pedonale pensiamo di essere fuori pericolo, di trovarci in un posto sicuro, ma così non è sempre.
Infatti, causa la vetustà degli immobili, capita sempre più spesso di imbatterci in articoli di cronaca che narrano di qualche malcapitato che, a causa del distaccamento di qualche parte di un edificio, intonaco, calcinacci, cornicioni ecc., finisce in ospedale.
In questi casi, il proprietario dell’immobile, a seconda che i danni siano causati a cose o persone, incorre in diversi tipi di responsabilità, nello specifico e per fare una breve disamina:
qualora a danneggiarsi, per fare un esempio, è una auto, più in generale una cosa materiale, costui avrà l’obbligo di dover risarcire i danni cagionati a terzi e quindi la responsabilità sarà di natura civile ex art. 2051 del c.c.;
qualora a farsi male è una persona, la questione si complica, in questo caso il nostro ordinamento, oltre al risarcimento del danno prevede ai sensi dell’art.677 del c.p., anche l’arresto.
Ulteriore distinzione da fare, in ordine alla proprietà che si possiede, è, sulla natura dell’immobile, ovvero che sia in condominio o abitazione autonoma.
Nell’ultimo caso, la responsabilità, essendo un immobile autonomo ricade totalmente sul proprietario, nel caso la proprietà faccia parte di un condominio la questione diventa complessa.
In quest’ultimo caso bisognerà verificare se le parti distaccate derivano dalle cosiddette parti comuni o dalle cosiddette parti ad uso esclusivo come è, per dare una idea, il balcone.
In tal senso la giurisprudenza è pacifica nel definire “i balconi come elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell’edificio è appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di intonaco o muratura…” (Suprema Corte sent. n° 8159/96).
Nel caso il distacco avvenga da parti comuni la responsabilità è sia dell’amministratore del condominio che dei condomini i quali dovranno partecipare attraverso il principio delle quote millesimali.
Per concludere, consiglio in particolare a tutti i proprietari di un immobile di prestare particolare attenzione, atteso che i rischi che si corrono nel caso si verifichi un evento di cui sopra ed il conseguente esborso economico che si dovrà affrontare, spesso, superano di gran lunga le spese di manutenzione necessarie per eliminare i pericoli.