L’auto, visti gli incidenti stradali che si registrano ogni anno è considerata tra i mezzi più pericolosi, chiaramente, non è l’auto in se ad essere pericolosa, ma colui che la guida.
La vita sempre più frenetica, l’uso della tecnologia, telefonino in questo caso o qualsiasi altra distrazione sono spesso la causa di incidenti stradali.
L’argomento di oggi si ricollega in un certo qual modo al tema esposto nell’articolo precedente che, trattava il reato di guida in stato d’ebbrezza.
Qualora a seguito di un incidente ci siano delle vittime si configura un’altra fattispecie delittuosa ben più grave, ovvero, il reato di omicidio stradale.
Infatti, il nostro legislatore con Legge numero 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto questa nuova ipotesi di reato, trattato nello specifico dall’art 589 bis del Codice Penale.
- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
- Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione, a secondo del tasso alcolico rilevato, da cinque a dodici anni.
Per alcune ipotesi di guida particolarmente spericolata che non tratteremo per ragioni di brevità è stata prevista una pena da cinque a dieci anni
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto;
Da un analisi superficiale della norma può sembrare si riferisca solo a chi si trova in determinate condizioni, ma a ben leggere il primo comma, “…punito sarà chiunque violi una norma del codice della strada..”si capisce la portata generale della stessa.
Per intenderci, basta il cattivo uso, oggi molto diffuso, del telefonino o non osservare un divieto di transito e causare un incidente per rientrare nell’ipotesi di reato trattato in questa sede e rischiare da due a sette anni di reclusione
Pertanto, viste le pene molto severe, considerato che a rischio è il bene più prezioso per eccellenza, cioè la vita, quando siamo alla giuda è bene prestare particolare attenzione e osservare sempre le norme previste dal codice della strada.