Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, ritiene l’appello in parte – inammissibile per le censure di cui al motivo rubricato con il numero 5;
-improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per le censure di cui al motivo rubricato con il numero 5 per la parte con cui l’appellante ha avversato (secondo ricorso per motivi aggiunti) la terza graduatoria (DDG6280/2017) poi superata dalla quarta graduatoria (DDG7140/2018);
-infondato per le censure di cui ai motivi rubricati con i numeri 1 A;
– fondato per le censure di cui al motivo rubricato con il numero 1 B limitatamente alla previsione del limite di 15 corsi e di 12 alunni per corso successivamente introdotto come criterio A1 e A2
Sentenza 879 del 2019 RG 237 del 2019
Sentenza 880 del 2019 rg 164 del 2019
Sentenza 881 del 2019 RG 238 del 2019