Il CGA spiega anche quali variabili occorre considerare, ma resta oscuro il peso di ciascuna di queste e come trasformare le prescrizioni in una formula che permetta di calcolare univocamente i punteggi.
E la palla tornò all’Assessorato. Nel modo peggiore, lasciandogli l’onere di predisporre una nuova graduatoria secondo le indicazioni suggerite. Indicazioni che sono composte da parole, ma non da numeri o da formule. Indicazioni che, fra l’altro, impongono di considerare parametri che l’avviso non considerava assolutamente (il volume di attività, probabilmente espresso come numero di corsi autorizzati nelle tre annualità precedenti).
E non spiega bene come comporre questi dati: Un criterio che chiedeva la percentuale dei corsi portati a termine rispetto a quelli finanziati resta in piedi, ma deve tener conto anche del volume di attività dell’Ente. Come? Facciamo un esempio banale, un Ente che ha avuto un corso e lo ha portato alla fine ha una percentuale di successo del 100%. Però, la sentenza dice che non gli si possono assegnare i 12 punti previsti, perché occorre considerare che il volume di attività è minimo. Tutti d’accordo, va bene, ma la domanda che sorge è molto semplice: in soldoni, quanti punti devono essere assegnati a questo Ente? 11? 8? 5? 3? 2? 1? E come fa l’Assessorato a valutare un requisito che non era richiesto dall’Avviso? Deve chiedere un’integrazione documentale? E in base a cosa la chiederà?
Ora, in base a ciò che deciderà l’Assessorato a proposito di questi casi, che abbiamo semplificato al massimo per permettere al Lettore di seguirci, potrebbero essere elaborate non una sola graduatoria, ma un numero virtualmente infinito, tutte diverse una dall’altra, delle quali nessuna avrà più attendibilità e supremazia rispetto a tutte le altre.
In matematica, diremmo che siamo di fronte a un sistema con n equazioni e n+1 incognite e, purtroppo, leggendo e rileggendo la pluriennale storia giudiziaria dell’Avviso, ci sembra proprio che si sia giunti proprio a una situazione del genere, che è una situazione di stallo perché, per risolvere il problema, occorre fissare arbitrariamente il valore di una delle incognite. Cioè, tanto per fissare le idee, fare quello che facevamo al liceo nelle discussioni delle equazioni parametriche, ad ogni valore del parametro una soluzione, due soluzioni, soluzioni coincidenti, soluzioni complesse coniugate etc. etc. Bene quando lo facevamo al liceo, apriva la mente, ma male, molto male, quando vediamo una situazione della realtà e vi riconosciamo queste caratteristiche che non consentono di risolvere univocamente il problema.
Chi e come potrà fissare arbitrariamente uno di questi parametri? Con quale autorità? E con quale certezza che tale decisione non possa essere impugnata?
Che attendibilità potrà avere una graduatoria stilata partendo da queste premesse, sapendo che non è la graduatoria definitiva, ma una delle infinite possibili graduatorie definitive discendenti da un parametro arbitrariamente variabile neanche previsto dall’Avviso?
Alla luce di quanto abbiamo visto, temiamo fortemente che la sentenza del CGA, invece di permettere il rapido avvio delle attività corsuali, si trasformi in un’altra occasione di lavoro per avvocati e tribunali. Questo è assolutamente da evitare, è dovuto agli operatori della Formazione ormai precipitati nella povertà, è dovuto a quegli Enti che, fra mille difficoltà, ancora resistono al fallimento.
Come uscire da questa situazione? Non lo sappiamo, ma sappiamo benissimo che non se ne uscirà se l’Assessorato dovesse inventare una formula nel chiuso delle sue stanze e usarla per produrre la nuova graduatoria senza un coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa.
Non è che coinvolgere le associazioni datoriali e quelle dei lavoratori nella definizione dell’algoritmo dia la garanzia di trovare la quadra, ma forse è uno dei pochissimi tentativi che possono avere un riscontro, augurandoci che sia positivo.
Una cosa è certa: la sistematica disapplicazione di tutte le Leggi a tutela dei lavoratori ha prodotto una macelleria sociale dalle dimensioni enormi, una delle più gravi espulsioni dal mondo del lavoro mai avvenute in Italia. La conflittualità che si è generata a proposito dell’Avviso 8 ha purtroppo amplificato ulteriormente questa gravissima situazione e ci auguriamo che i Tribunali impongano al più presto, oltre che il ricalcolo dei punteggi, anche l’applicazione integrale di tutte le Leggi esistenti e vigenti a tutela del Settore.