Come da titolo, per varie ragioni ma nella maggior parte dei casi soprattutto per ragioni economiche vengono utilizzati lavoratori irregolari più comunemente detti in nero.
Quando si parla di lavoratore in nero si intende colui per il quale non è stata inviata la comunicazione preventiva di assunzione ai competenti organi, quindi, sconosciuto alla pubblica amministrazione.
Per fare qualche esempio possiamo considerare lavoratore in nero il contadino chiamato raramente per effettuare la potatura degli alberi in campagna, come la signora delle pulizie o il muratore che effettua piccole opere di manutenzione in casa, non ha importanza la durata che sia un giorno o una settimana si rischiano sanzioni molto gravi.
Nell’immaginario collettivo spesso si pensa che, in questi casi, a rischiare sia solo il datore di lavoro, in generale è così ma vedremo di seguito che, in alcuni casi corre dei rischi anche il lavoratore.
Il datore di lavoro rischia una sanzione per lavoro sommerso, di natura amministrativa, che varia a seconda della durata dell’impiego effettivo da 100 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare.
Nel diritto del lavoro vige il cosiddetto “principio di effettività” in base al quale conta l’effettiva realizzazione di una attività di lavoro dipendente soggetta al potere direttivo e di controllo del datore.
Quindi, anche se il rapporto di lavoro si realizza di fatto, l’azienda è soggetta, oltre alle sanzioni amministrative, a tutte le norme e obblighi previsti per quella determinata categoria di dipendente, obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza, pertanto, si possono subire due tipi di conseguenze.
la prima conseguenza, pratica oggi sempre più diffusa, è il diritto del lavoratore di procedere in sede civile, dinanzi al Giudice del lavoro per chiedere come anticipato sopra il riconoscimento delle spettanze dovute al datore di lavoro, nello specifico:
- il pagamento degli stipendi;
- il pagamento delle differenze retributive, qualora sia stato sottopagato;
- il pagamento degli straordinari;
- il pagamento del TFR;
- il versamento dei contributi previdenziali inerenti il periodo di lavoro svolto;
la seconda consiste nelle sanzioni cui invece provvedono gli ispettori della pubblica amministrazione, d’ufficio o su segnalazione dei dipendenti, come anticipato, rischiando lo stesso diverse sanzioni che variano a secondo della durata del rapporto da un minimo di 100 ad un massimo di 36.000 euro per lavoratore.
Per i casi sopra sono previsti in particolari circostanze delle riduzioni alle sanzioni che per ragioni di brevità illustreremo in altra occasione.
La pratica in questione non sempre è subita dal lavoratore, infatti altra pratica diffusa è quella di svolgere lavoro in nero e, contestualmente, percepire l’indennità di disoccupazione;
In questa circostanza a rischiare è anche il lavoratore in quanto in caso di controllo delle autorità preposte quest’ultimo verrà segnalato alla procura della repubblica per aver commesso, da accertare in fase di giudizio, il reato di “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” rischiando lo stesso da sei mesi a tre anni di reclusione.
Quindi, anche in questo caso, viste le sanzioni particolarmente onerose non possiamo concludere in maniera diversa se non ricordando a tutti che è sempre meglio osservare le regole.