Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2019 è stata pubblicata la legge n. 7 del 21 maggio 2019 relativa alle Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione Amministrativa
La nuova legge prevede che l’attività amministrativa della Regione e degli enti e/o società pubbliche comunque sottoposti al suo controllo, sia retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità secondo i principi della normativa dell’Unione europea.
Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Le amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell’adozione del provvedimento finale.Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado.
L’amministrazione comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento.