Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso numero di registro generale 3897 del 2014, proposto da:
5 lavoratori della formazione professionale in Sicilia rappresentati e difesi dall’avv. Mario Albergoni controAssessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Regione Siciliana per l’annullamento del decreto 1 agosto 2014 avente ad oggetto: “Aggiornamento dell’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a temo indeterminato entro il 31 dicembre 2008” pubblicato nella G.U.R.S. ii. 33 del 14.8.2014, parte prima.
Di seguito i punti salienti della sentenza della camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati: Nicola Maisano, Presidente FF, Aurora Lento, Consigliere, Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore.
Con ricorso notificato il 17 novembre 2014 e depositato il successivo 11 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui risultano essere stati esclusi dall’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione per la carenza del requisito della sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 31.12.2008.
Chiedono l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti di interesse, articolando censure relative alla violazione dell’art. 14 della L.R. n. 24/1976, istitutiva del menzionato albo regionale, nonché incompetenza ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Sostengono, in particolare, che la mancata convocazione della Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori di cui alla L.R. n. 24/1976 prima della rideterminazione delle modalità di iscrizione nell’albo abbia inficiato la validità del provvedimento impugnato.
Inoltre, contestano la carenza di legittimità nell’individuazione del termine del 31.12.2008, introdotto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 4.10.2010, entro il quale i soggetti interessati all’iscrizione nell’Albo devono possedere il requisito dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente operante nel settore della formazione.
Fanno altresì presente che la deliberazione n. 350/2010 era stata revocata dall’Amministrazione regionale, il che escludeva che la stessa potesse essere posta a fondamento del provvedimento impugnato e che questo potesse qualificarsi come mero atto di natura gestionale adottabile con provvedimento dirigenziale.
Affermano, inoltre, che il requisito ritenuto mancante ai fini dell’iscrizione all’albo era da ritenersi comunque posseduto, poichè avevano intrattenuto fin dal 2008 un rapporto di lavoro con un ente formativo, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato.
I ricorrenti chiedono, quindi, l’annullamento del provvedimento impugnato e il risarcimento “degli eventuali danni” che dovessero loro derivare a causa dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, che ha contestato anche con memoria scritta le pretese formulate dai ricorrenti; alla pubblica udienza del 9 marzo 2016, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
Questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi con numerose sentenze (cfr. tra le altre, T.A.R. Sicilia, sez. III, 24 luglio 2015, n. 1908, alla cui analitica e completa motivazione si rinvia) sulla illegittimità dell’esclusione dall’albo degli operatori della formazione professionale comminata nei confronti di coloro che non erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato costituito prima del 31 dicembre 2008.
E ciò in quanto “l’ albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale è stato istituito dall’art. 14 della L.r. 24/1976, ed è la stessa che ne disciplina i presupposti per l’iscrizione, agli artt. 13 e 14, ponendo l’albo sotto la vigilanza ed il controllo di una apposita Commissione regionale (art. 15)”.
Pertanto, stante l’esistenza di una specifica normativa di rango primario, l’iscrizione all’albo non può ritenersi o rendersi limitata a determinate categorie di soggetti, né subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro.
L’illegittimità sotto tale profilo del diniego di iscrivere i ricorrenti nell’albo di cui all’art. 14 della L.r. 24/ in ragione della “data assunzione storica dopo 31.12.2008” assume carattere assorbente delle ulteriori censure articolate e conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con annullamento nella parte di interesse del provvedimento impugnato.
La domanda risarcitoria del tutto genericamente formulata nel gravame è invece inammissibile, non essendo stata articolata nei motivi di impugnazione alcuna specifica doglianza sul punto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.