Da anni sentiamo parlare di crisi, a causa della stessa è noto a tutti che gli Enti territoriali, tra questi anche i comuni sono stati tra i più colpiti in termini di maggiori tagli di contributi.
Ciò ha causato notevoli difficoltà amministrative, infatti, a loro volta, i rappresentanti di questi Enti si sono trovati costretti ad operare con pochissime risorse che, col passare del tempo si sono trasformate in tagli dei servizi, cattiva manutenzione delle strade ecc..
In questa sede affronteremo il tema della cattiva o assente manutenzione delle strade e le relative ripercussioni sulla normale viabilità.
Infatti, basta fare un giro in auto per certificare che le strade, in gran parte delle città, compresa la nostra, sono in totale stato di abbandono, nella migliore delle ipotesi, chi di competenza, invece di provvedere al ripristino provvede, al fine di scongiurare i danni predetti, alla chiusura, causando ulteriori disagi ai cittadini stante la ripercussione sulla viabilità.
Malauguratamente, qualora a causa della cattiva o assente manutenzione stradale ne derivi danni a cose e/o persone non imputabili a terzi o al caso fortuito o alla c.d. forza maggiore, la responsabilità potrebbe essere addebitata ai Rappresentanti di questi Enti, nel nostro caso al Sindaco.
Detta Responsabilità trae origine dall’art. 14 del Codice della Strada, il quale affida agli Enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, la manutenzione, la pulizia ed il controllo delle stesse compresa l’apposizione della segnaletica.
Nello specifico, nel caso a subire i danni siano delle cose, per fare un esempio la ruota di una auto, seppur la giurisprudenza negli anni è stata controversa ed ha rilevato diverse problematiche in ordine alla riconducibilità della responsabilità in questione, se, nell’ambito dell’art. 2051 del c.c. o dell’art. 2043 del c.c., mai si è posta il dubbio sulla responsabilità in capo agli Enti proprietari.
Ma ancor peggio, quando a causa delle problematiche esposte sopra, a subire danni siano le persone, già in passato, la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 40 del c.p. riteneva detta condotta riconducibile nell’ambito della responsabilità penale.
Ma vi è di più, il Ministero dell’Interno, con circolare esplicativa n°300/A/2251/16 inviata a tutte le prefetture, ha voluto al punto 1.1 rimarcare che l’omicidio stradale, in questo caso non aggravato, in linea teorica può essere commesso da tutti coloro che non osservano una qualsiasi norma prevista dal Codice della Strada.
Quindi, ai sensi dell’art. 14 del predetto codice e della citata circolare, anche l’Ente gestore nella persona del rappresentante legale potrebbe essere ritenuto responsabile di tale reato qualora, l’evento possa essere ricondotto alla cattiva manutenzione delle strade od a qualsiasi altra azione od omissione che, gli amministratori potevano porre in essere per eliminare il pericolo e non l’hanno posta.
Pertanto, alla luce di quanto sopra ma non solo, appare chiaro che rappresentare un Ente, fare il Sindaco, è una attività molto seria che comporta notevoli responsabilità!
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Viabilità e sicurezza stradale, quali responsabilità hanno i Sindaci
By gianpiero.puccio3 Minuti di lettura