Il Consigliere comunale Gerlando Gibilaro con una nota indirizzata al Presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Viabilità, Traffico e Ambiente, Michele Mallia, richiede la collaborazione di un esperto esterno per “attività di studio,di ricerca,di consulenza,secondo le prescrizioni riportate nel Regolamento Comunale, al fine di trattare la complessa materia riguardante la perimetrazione della Valle dei Templi”.
Ecco il testo integrale della nota:
“Premesso:che,ai sensi dell’Art.15 del Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale, le Commissioni, nell’ambito delle rispettive competenze hanno il compito di svolgere funzioni istruttorie,consultive,referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale,esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale,formulare pareri relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze,approfondire lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e della amministrazione; considerato:che,la zona della Valle dei Templi è stata dichiarata zona di notevole interesse pubblico dal Decreto Ministeriale del 12.06.1957 redatto ai sensi dell’Art.2. Legge 1497/1939; che,all’Art 157 comma primo lettera b,c,del Codice dei Beni Culturali 2004 conservano efficacia a tutti gli effetti gli elenchi compilati ai sensi della Legge 29 giugno 1939,n. 1497 e le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della Legge 29 giugno 1939,n.1497;
che,il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975 n. 637 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.) all’Art 1 recita : L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio. A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione previste dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi. La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della Regione Siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale. all’Art. 5 recita: fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'art. 1.che, la Circolare del Ministero dei Beni Culturali 16 ottobre 1985 n. 3786 dettante “ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE CONTENUTA NEL CAPO IV DELLA LEGGE 28- 2-1985, N.47.” recita: “Il parere dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è richiesto, quindi, per i procedimenti di sanatoria relativi a costruzioni eseguite su aree vincolate ai sensi delle leggi 1-6-1939, n.1089 e 29-6-1939, n.1497”.
che,con D.P.R.S. 91/1991 il Presidente della Regione perimetrava la Valle dei Templi secondo il D.M. Gui –Mancini; che,la Legge Regionale n.20./2000 – Istitutiva del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia. Che,la Legge 749/1966( Legge di Protezione Civile) è stata abrogata nel 2008 con Legge n°133,unitamente all’art 2 bis che,nel 2009 con Decreto Legislativo n°179 viene effettuato un “salvataggio” dell’Art 2 bis dal D.L. 590/1966 che, nel 2010 con Decreto Legislativo n°212 viene effettuato un “salvataggio” dell’Art 2 bis dal D.L. 590/1966,attribuendo all’Amministrazione dei Beni Culturali la competenza di tale atto, il quale invece afferisce alla competenza dell’Amministrazione dei LL.PP, giova anche ricordare che l’art 2 bis non è contenuto nel D.L.590/1966, ma si trovava nella Legge 749/1966. che,il Consiglio Comunale di Agrigento con delibera n°28 del 05.03.2013 ha approvato una Mozione diretta a verificare i Vincoli archeologici,panoramici,paesaggistici,vincolo conservativo e d’insieme sul territorio del Comune di Agrigento discendenti da dispositivi di Legge. che,nonostante vari solleciti formali effettuati dallo scrivente sia al Dirigente Dott. Antonio Insalaco -Settore II –Affari legali- Avvocatura –Espropri,sia al Dirigente Arch. Gaetano Greco, nessuna risposta è pervenuta in merito; che, si rende assolutamente necessario ed indifferibile avere un quadro chiaro della normativa vigente relativamente alla questio di cui sopra;
PROPONE
Alla II Commissione Consiliare, ai sensi dell’Art 16 comma quinto, di promuovere con riferimento all’attività istituzionale stabilita per legge dalla Commissione II di avvalersi di un collaboratore esterno per attività di studio,di ricerca,di consulenza,secondo le prescrizioni riportate nel Regolamento Comunale contenente la disciplina sulle collaborazioni esterne,dandone comunicazione al Presidente del Consiglio,il quale provvederà ad inoltrare formale richiesta al Sindaco”.