Sembra che l’Accordo tra le Parti sociali e la Regione Siciliana del 5 Agosto 2014 per disciplinare la terza annualità dell’ex avviso 20 non sia ancora definitivamente approvato da alcune organizzazioni sindacali e datoriali.
In questi giorni vengono mossi osservazioni e rilievi sulle reali ed effettive garanzie dei lavoratori della formazione, oltrechè agli impegni da parte dell’Assessorato alla formazione.
E mentre già si prevedono centinaia di ricorsi da parte di tanti operatori impegnati da anni nel “sistema formazione sicilia” e che risultano esclusi dall’albo regionale, si profila un autunno caldo perchè non si riesce a capire dopo la terza annualità se ci sarà un quarta, una quinta o un ultima annata formativa.
I lavoratori esclusi dall’Albo hanno ancora termine fino al 13 settembre per presentare controdeduzioni e l’Amministrazione regionale avrà tempo fino al 12 ottobre per assumere decisioni, oltre che per effettuare ulteriori accertamenti, visti gli innumerevoli errori riscontrati e fatti riscontrare.
Inoltre, vi sono 60 giorni per ricorrere al TAR e 120 giorni per il Ricorso straordinario, tenuto conto altresì della sospensione dei termini processuali per il periodo estivo.
Tempistiche che escluderebbero gli eventuali (numerosi) ricorrenti dal poter essere impiegati per tutte le attività formative, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di possibili risarcimenti.
In tutto questo si dimentica che la formazione professionale in Sicilia deve servire ai corsisti e non ai formatori; si dimentica che la qualità della didattica e l’adeguatezza delle attrezzature devono essere punto fermo e cruciale, in un’offerta formativa che sappia creare competenze e saperi per l’utenza.
Tanti corsisti si pongono la domanda del perchè l’Unione Europea o il Ministero al Lavoro, debbano avallare dei percorsi formative rivolti per disoccupati senza prevedere un’indennità di partecipazione o una borsa formative. La mancata corresponsione agli utenti dei corsi di un indennità di partecipazione, nemmeno come borsa da erogare al superamento degli esami finali, rappresenta la perdita, per la prima volta, di un lecito diritto per gli allievi ed un consueto strumento di motivazione all’accesso e alla frequenza assidua delle attività formative, oltre dell’opportunità di unire le attività formativa a misure incentivanti alla autoimprenditorialità/autoimpiego o di accompagnamento al lavoro.
Paradossale la previsione della revoca degli affidamenti contrattuali per quegli enti cdi formazione che non si saranno accreditati entro il 30 settembre 2014, in netto contrasto con quanto prevedono le nuove disposizioni sull’accreditamento degli organismi operanti in Sicilia, in cui tra l’altro sono espressamente specificate le ipotesi di sospensione o revoca dell’accreditamento.
Appare particolarmente pregiudizievole e limitativo dei principi costituzionali posti a tutela della libera iniziativa economica, imporre l’assunzione dall’albo degli operatori, anche a quegli enti che, regolarmente accreditati, intendano svolgere le attività formativa con risorse proprie e comunque non pubbliche.
Sarebbe restrittivo non solo per tali enti, ma soprattutto a maggior ragione di tutti coloro i quali in possesso di titoli (laurea, master, albi professionali) e di adeguata esperienza professionale, non poter accedere al mondo del lavoro nel settore della formazione, perché questo mondo è finito al 31/12/2008.
Una disposizione totalmente incostituzionale che certamente in tanti faranno valere per rendere nullo un albo così articolato e blindato al 31/12/2008 e dove non è possibile essere inseriti.
Giurisprudenza consolidata, specie nel settore della pubblica istruzione, ha dichiarato che ogni elenco, graduatorie, albi devono essere improntati al principio della parità di trattamento e di non discriminazione, consentendo l’accesso e l’inserimento a tutti coloro in quali sono in possesso dei requisite generali previsti dalla legge.
Nell’art. 5 dell’accordo viene indicato che la regione “non riconoscerà” agli Enti “le spese per l’assunzione, a qualsiasi titolo, di nuovo personale o per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca”. Tale passaggio confligge con l’art. 2 che invece riconosce agli Enti la possibilità di ricorrere all’esterno, appunto nell’ipotesi “per attuare gli interventi di cui all’annualità formativa 2014 2015” prevede che le istituzioni formative “dovranno utilizzare il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31.12.2008 e iscritto all’Albo, salve le ipotesi di oggettiva assenza o non disponibilità, sia per rinuncia espressa sia perché impegnato in altra attività.
E poi diversi enti di formazione, specie di piccole e medie dimensioni il cui organico interno, sono privi di personale inquadrato per le funzioni di elaborazione cedolini e buste paghe, aspetti contabili ed amministrativi, l’adozione delle procedure di qualità, o per l’implementazione, la gestione ed il monitoraggio dei processi formative, oltremodo per le operazioni di rendicontazioni. Tutti profili assenti nell’albo, nessuno ha tale specifiche ed idonee caratteristiche, poichè il personale risulta a distanza di anni ancora privo di attività di aggiornamento professionale e di titoli idonei all’insegnamento.
L’accordo non prevede specifici richiami alle disposizioni dell’ex avviso 20, specie per la valutazione dei progetti e la formulazione delle graduatorie, omettendo i requisiti didattici e professionale che tutto il personale dovrà possedere per l’impegno negli interventi formative.
Inoltre non viene fatto alcun specifico riferimento al personale dipendente al 30.06.2011, che costituiva base per la valutazione dei progetti, come così all’esonero per taluni enti che non avevano fleggato l’apposita dichiarazione di utilizzo del personale inserito in elenco regionale degli operatori assunti al 31/12/2008, rinunciando alle premialità del punteggio.
Si omette nell’accordo, come correttamente invece è stato fatto per la seconda annualità, la possibilità (anzi l’impegno) ad utilizzare il personale utilizzato nell’anno precedente. Nell’accordo del 5 agosto, quindi si garantiscono solo il personale assunto al 31/12/2008, forse quelli del 30/06/2011 (che sono stati conteggiati in termini di coefficiente U.L.A. nell’ambito della presentazione dei progetti) mentre gli enti dovrebbero non avere riconosciuta la spese per il restante personale che invece era stato salvaguardato dallo stesso assessorato con DDG 4445, cioè di coloro i quali sono stati assunti, dopo il decreto di finanziamento del primo anno e comunque comunicati all’Amministrazione regionale sia in fase di progettazione di massima in occasione di partecipazione al Bando sia in fase di progettazione esecutiva all’avvio delle attività, che in fase di rendicontazione finale.
Cosa ancora più grave è che si continua a non prevedere strumenti informatici e piattaforme telematiche per la tracciabilità didattica e la certificazione della spesa.
Ormai si è passati dalla macelleria alla mattanza sociale.
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