Si passa al cosiddetto “Bilancio Armonizzato” e i comuni avranno seri problemi di riequilibrio finanziario. Il 1° gennaio 2015 è entrato in vigore l’importante riforma sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali
La riforma contabile avviata dal decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 si pone la finalità di rendere i bilanci degli enti locali omogenei e confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. I principi del consolidamento dei conti della pubblica amministrazione, obbligheranno gli enti locali a procedere ad una serie di variazioni significative delle proprie scritture contabili e, soprattutto, a un cambio di mentalità contabile e di rappresentazione delle proprie scritturazione. Con il successivo decreto legislativo n. 126/2014 si completa, per gli enti territoriali, il grande processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. L’entrata a regime di tale importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, decorre dal 1 gennaio 2015. Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali
– consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
– “fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui;
– l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
– l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.
Allo scopo di realizzare tale operazione di “aggiornamento e revisione” dei residui gli enti locali sono chiamati a realizzare un’attività di riaccertamento straordinario dei residui. Tale attività deve avvenire assumendo come data di riferimento il 1° gennaio 2015 e dovrà essere formalizzata mediante un’apposita delibera di giunta da adottare entro il 30 aprile 2015.
In caso di mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario è prevista una specifica sanzione, che si traduce nell’avvio della procedura di scioglimento dell’organo consiliare.
La copertura avverrà mediante applicazione di quote annuali di disavanzo ai bilanci di previsione, “costringendo” gli enti ad attivare nuove fonti di entrata ovvero ad incidere sulla spesa corrente: al momento, in via transitori, è previsto un ripiano annuale in misura non inferiore al 10% che, però, sarà oggetto di rideterminazione in senso certamente più favorevole agli enti da parte della Legge di Stabilità 2015.
Considerando che occorre chiudere il consuntivo 2014 con le precedenti regole e svolgere poi l’attività di riaccertamento può essere opportuno procedere congiuntamente ala verifica dei residui, individuando per ciascuno di essi quelli non sorretti da alcun obbligazione giuridica (da cancellare) e l’esercizio di esigibilità di quelli da reimputare.