“Emerge subito con evidenza l’anomalo collegamento che si crea per essere egli contemporaneamente anche revisore a Porto Empedocle e marito dell’assessore al bilancio di Favara”.
Avv. Mimmo Russello
“Alla mia nota sull’ipotesi di incompatibilità della nomina al Voltano del dott. Rossano Castronovo quale componente del “Collegio Sindacale”, replica risentito(?) l’interessato con altra nota, a sua firma, gonfia di “incredulità”, di inappropriata e fuor di luogo ironia, tacciando addirittura le mie affermazioni come “fantasiose”, “destituite di ogni fondamento” e frutto di “abbaglio”, il tutto sull’unico presupposto che “possedere una partecipazione in una società non è sufficiente a poter definire quella partecipazione di controllo”.
La veemenza ed il rancore con cui mi ha risposto tradiscono, forse, il suo nervosismo se non il fastidio per una legittima e civilissima opinione, qual è quella da me espressa, prima ancora che da avvocato, da cittadino del Comune di Favara che, quale socio del Voltano, contribuirà a pagare la sua parcella professionale; solo per questo dovrebbe avere maggiore scrupolo e rispetto.
Non è mia abitudine rispondere alla pari alle offese ricevute, abbassandomi a quel ripudiabile livello, e non perderò questa mia abitudine nemmeno questa volta, resistendo alla tentazione.
Gli risponderò solo nel merito, sperando di avere almeno contribuito ad alimentare un serio e fattivo dibattito su di una questione così rilevante e delicata, lasciando in disparte ironia ed offese, come se non le avesse pronunciate, certo che con la prossima eventuale risposta si asterrà da queste “poco professionali” valutazioni personali. Quantomeno, avrebbe potuto e dovuto spiegarci la sua posizione con maggiore eleganza, stile, chiarezza e professionalità. Pazienza!
1) Io ho posto due profili di incompatibilità: il primo relativo ai due incarichi ricoperti nel Comune di Porto Empedocle e nel Voltano; il secondo in quanto anche coniuge dell’assessore al bilancio del Comune di Favara. Emerge subito con evidenza l’anomalo collegamento che si crea per essere egli contemporaneamente anche revisore a Porto Empedocle e marito dell’assessore al bilancio di Favara. Basterebbe solamente questo per sconsigliare i sindaci dei due comuni dall’accordarsi su questa nomina. La ratio legis, infatti, è quella di evitare possibili condizionamenti ed influenze. Tuttavia, egli sostiene che non sussiste alcuna ipotesi di incompatibilità (in disparte l’inopportunità) poiché il comune di Porto Empedocle “non controlla”, ai sensi dell’art. 2359 c.c. il Voltano spa, avendo solo una quota pari al 12% del capitale sociale.
Il suo errore interpretativo, a mio avviso, consiste nel confondere le due ipotesi di incompatibilità, come se fossero entrambe accomunate dall’identico richiamo all’art. 2399 c.c. in merito al concetto di “società controllata”, spiegato nell’art. 2359 c.c..
Infatti, il 3° comma dell’art. 236 TUEL (che riguarda il suo contestuale incarico al Comune di Porto Empedocle) non richiama affatto l’art. 2399 c.c. (e quindi non si applica nemmeno l’art. 2359 c.c.) limitandosi a ritenere sussistente l’incompatibilità o presso l’ente locale stesso o presso organismi ed istituzioni “comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso ente locale”. Ovvio che il concetto di controllo o vigilanza in tal caso è diverso da quello espresso dagli artt. 2399 e 2359 c.c., altrimenti non avrebbe alcuna ragion d’essere.
A nessuno verrebbe mai in mente di dubitare che il Voltano sia “comunque sottoposto al controllo o vigilanza” del socio Comune di Porto Empedocle.
Si potrà dissentire, tutto è possibile, ma dire che si tratta di un’affermazione “fantasiosa e destituita di ogni fondamento” mi sembra, quantomeno, azzardata.
2) Con riguardo, invece, il secondo profilo di incompatibilità, in quanto “coniuge di amministratore del Comune di Favara che controlla il Voltano”, si richiamano gli artt. 2399 e 2359 c.c., e valgano due precisazioni:
a) non è il Comune di Porto Empedocle da considerare in questo caso, ma quello di Favara, che nel Voltano ha, se non mi sbaglio, una quota pari al 23% del totale. Stando così le cose, le norme di legge non bisogna solo leggerle frettolosamente e riportarle in modo incompleto, ma STUDIARLE E RIPORTARLE PER INTERO. Se l’avesse fatto il nostro amico revisore avrebbe capito che oltre alla società controllate o che le controllano (nel senso spiegato dall’art. 2359 c.c.), il 1° comma dell’art. 236 TUEL fa riferimento, INOLTRE, a quelle “sottoposte a comune controllo” con ciò volendosi riferire alle ulteriori comune ipotesi di controllo delle società, come quelle partecipate, a prescindere dalle specifiche tipologie indicate nell’art. 2359.
b) Poiché in questa seconda ipotesi di incompatibilità si deve fare riferimento al Comune di Favara e non a quello di Porto Empedocle, Favara possiede una quota consistente del 23%, ed anche a volere considerare il disposto dell’art. 2359 c.c. va rilevato che, ai fini del concetto di “controllo”, non è previsto solo il caso in cui l’Ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea dei soci (co. 1 n. 1), ma altresì qualora si disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (co. 1 n. 2), che, a mio parere sussiste nel caso del Comune di Favara col suo 23%. Tutto ciò senza considerare che Favara e Porto Empedocle insieme hanno il 35% e riescono a condizionare qualsiasi elezione e decisione.
Credo di avere espresso la mia opinabile ma, spero, anche rispettabile opinione”.