Avvocato Gianna Bruccoleri
E’ veramente sorprendente leggere nel comunicato rilasciato da Girgenti Acque, in riscontro ad altro e precedente comunicato diffuso dal “ Comitato Civico per l’acqua pubblica di Raffadali” a proposito dell’istallazione dei contatori idrometrici, come la stessa sia assolutamente ligia al proprio dovere e agli obblighi imposti dalla Legge e, pertanto, in adempimento ai dettati normativi “obbligata a procedere a tale installazione”.
Peccato che tale comportamento adamantino, però, non lo si riscontri in tutti gli altri e numerosi obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente nei confronti dei quali pare essere abbondantemente inadempiente!
Ed è, altresì, confortante leggere, sempre nel sopra menzionato comunicato, come a seguito dei controlli effettuati dal gestore ( e già questo la dice lunga sull’attendibilità del controllo stesso) sia stata attestata la piena funzionalità -addirittura pari al 100%- del misuratore e quindi l’assenza di fenomeni di passaggio d’aria, che su tanto hanno dibattuto e dibattono ancor oggi i Comitati a difesa dei consumatori come il Coordinamento Titano della quale faccio orgogliosamente parte con l’Associazione Adiconsum che rappresento nel Comune di Favara!.
Peccato, ancora, che la superiore affermazione pare essere smentita dai numerosi utenti che lamentano giornalmente il passaggio dell’aria dalle condutture nonché dai numerosi video che dimostrano tale fenomeno!
Ad ogni modo, circa l’istallazione dei contatori e della richiesta della sottoscrizione del relativo contratto mi corre l’obbligo, (quanto meno morale) di dover effettuare alcune precisazioni e stigmatizzare quello che è il modus operandi del gestore nell’ultimo periodo almeno per ciò che concerne il Comune di Favara.
In primis, è doveroso sottolineare molto brevemente come non incombe nei confronti degli utenti già clienti di Girgenti Acque nessun obbligo di sottoscrizione di un nuovo e/o diverso contratto non essendo ciò previsto da nessuna convenzione regolamento di utenza e/o norma di legge!
Invero, l’art. 2.6.1 del regolamento di utenza vigente è molto chiaro sul punto e non suscettibile di interpretazioni fantasiose atteso che sancisce, in maniera inequivocabile, che la sottoscrizione del nuovo contratto è obbligatoria solo nei confronti degli utenti che provengono da altro gestore, e non invece nei confronti di quelli già clienti del gestore stesso!!
Fatta tale doverosa precisazione e, comunque, sorvolando sul contenuto del contratto che il gestore propone unilateralmente all’utente ( per la quale lettura è necessario possedere un visus visivo notevole considerato il carattere minuscolo utilizzato per la stesura dello stesso, impercettibile già alla scrivente che, per fortuna, gode di ottima vista!) nel quale è evidente lo squilibrio tra i diritti e gli obblighi che assumono il gestore e il consumatore, si rappresenta come ad ogni modo nemmeno la normativa tanto richiamata dalla società di somministrazione del servizio idrico, ovvero l’art. art. 2.6.1 del regolamento di utenza vigente, viene comunque rispettata!
Capita molto spesso, infatti, che nessun invito formale ( dove per invito formale di certo non si intende l’invito rivolto agli utenti di provvedere da sé alla lettura del contratto direttamente dal sito della Società!)viene formulato agli utenti prima di procedere all’istallazione del contatore a misura.
Infatti, la diffida con concessione del termine di 30 giorni, viene consegnata brevi manu dagli operatori della società lo stesso giorno che si presentano all’utente – ove presente- per installare il nuovo contatore, invitandolo, proprio in tale circostanza, all’immediata sottoscrizione del contratto.
Altre volte, è capitato che l’utente si veda consegnata, brevi manu, la diffida ad adempiere con concessione dei termini di 15 giorni per la sottoscrizione del contratto (giusto lo sconto che in maniera unilaterale si concede il gestore stesso, passando direttamente alla consegna della seconda diffida ed omettendo l’invio della prima!) con l’avvertimento che, in caso contrario, si procederà al distacco dell’utenza dalla rete idrica.
Decorrenza questa, di certo sospesa a parere di chi scrive, in mancanza dell’invio dell’atto prodromico afferente la diffida con concessione del termine di 30 gg con allegato contratto!
Né, si può ritenere di aver adempito a tale ultimo obbligo con la mera comunicazione effettuata nell’ultima bolletta , peraltro- aggiungo- priva dell’allegato contratto, atteso che già il termine diffida impone l’invio della nota a mezzo raccomandata A/R!
Ed infine, è capitato anche che si sia proceduto, – in assenza dell’utente- , previo distacco dell’utenza dal circuito idrico,alla rimozione del vecchio contatore per procedere all’installazione del misuratore idrometrico.
E che, dinanzi al rifiuto all’immediata sottoscrizione del contratto formulata dall’utente, che nelle more rincasava e rappresentava di non aver mai ricevuto prima nessun invito in tal senso , venivano sospesi i lavori di installazione del nuovo contatore ma NON veniva riposizionato il vecchio contatore a forfait, già rimosso, né riallacciata l’utenza idrica disconnessa, con l’evidente conseguenza che si lasciava l’utente privo della fornitura stessa!
E ciò, è avvenuto,- è doveroso rappresentarlo pena pretestuose e possibili giustificazioni di altra e/o diversa natura legittimanti l’arbitrario distacco- nei confronti di utente assolutamente in regola con i pagamenti con la Società erogatrice del servizio e pertanto NON MOROSO.
Il tutto, senza il preventivo invio delle -due – diffide di cui già ampiamente argomentato e, comunque in barba al regolamento di utenza e alla normativa vigente!