Massimo Centineo
MEF
Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
al Dirigente dell’ufficio III – Dr Andrea Giannone
epc Direttore Dr Paolo Puglisi
Al Sindaco del Comune di Favara
Salve Dr Andrea Giannone, è probabile che la mia richiesta possa essere insolita o forse anche inopportuna, ma vedo nella sua figura dirigenziale l’unico interlocutore credibile a dare congrua, ma soprattutto reale, risposta alla mia valutazione, da cittadino che ha sempre onorato i tributi e le tasse dovute.
Nel WEBINAR del 22 FEBBRAIO 2018: “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”, Le è stato posto il seguente quesito: “Se l’immobile a disposizione è chiuso ed è privo di arredi, di allacci alla rete idrica, elettrica e alle altre utenze si deve comunque pagare la TARI per la parte variabile?” – La sua risposta è stata: “In questo caso, l’immobile risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità, pertanto la TARI non è dovuta per l’intero importo e non solo la parte variabile. Infatti, la presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, mentre l’applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati nell’ipotesi in cui gli stessi siano privi di arredi e di allacciamento ai servizi di rete.”
Oltremodo, il 22 marzo 2018, è uscito un articolo sul sito QuiFinanza.it, dove il Ministero dava dei chiarimenti sulla TARI 2018. Testualmente si leggeva: “In quali casi si è tenuti a pagare la Tari e in quali casi si è esentati? Se l’immobile non è allacciato alle forniture e non è ammobiliato. I chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze.
IMMOBILE CHIUSO – Nel caso in cui un immobile sia chiuso, privo di arredi e senza utenze allacciate (acqua, gas, elettricità), la TARI non è dovuta poiché l’immobile risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità. La presenza di arredo – specifica il ministero – oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, mentre l’applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati nell’ipotesi in cui gli stessi siano privi di arredi e di allacciamento ai
servizi di rete.”
Delineato ciò che di certo Lei Dr Andrea conosce benissimo, ma che ignorantemente non vuole riconoscere chi è responsabile ai Tributi locali del Comune di Favara, paese dell’agrigentino dove orgogliosamente risiedo e dove ho messo le mie radici per metter su famiglia; mi domando se sono io invece l’ignorante che non comprende il fatto che sia corretto far pagare il tributo a tutti quei cittadini che nonostante abbiano dichiarato, come me, di possedere un immobile privo di tutte le utenze domestiche relativi ai servizi pubblici a rete e completamente sfitto e vuoto in quanto privo di mobili e suppellettili, sono costretti a pagare un servizio che di certo non viene quantomeno espletato. Il Comune dichiara, ad oggi, di “non accogliere l’istanza di cessazione Tari, in quanto, ai sensi dell’art.1, comma 641 della legge n.147/2013, sono sottoposti a TARI tutti i locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Cosa del resto sostenuta dalla Cassazione con ordinanza 18022/2013, nonché dall’Itel, l’Istituto per la Finanza e l’economia Locale dell’Anci, con nota del 01/09/2014”.
Dico che le leggi sono leggi, e che quindi debbono essere recepite nel corretto modo. Voglio dire pure, di aver letto l’ordinanza della Cassazione a cui fa riferimento il Responsabile P.O. N.7 del Comune di Favara, dicendo che una sentenza la si conosce, nelle decisioni attuate, leggendola tutta, non facendo quindi fede soltanto al suo relativo accoglimento o relativo rigetto.
Nel caso specifico della suddetta sentenza a cui fa fede il Comune di Favara, l’utente TARI in questione ha dovuto pagare il tributo in quanto aveva in essere un allaccio elettrico, ove lui sosteneva di non avere più prodotto consumi effettivi per le utenze a servizio dell’appartamento tassato, ma che la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il sevizio o meno. C’è un servizio attivo (la fornitura di energia elettrica), se l’utente non la usa, l’immobile risulta essere comunque suscettibile a produrre rifiuti, ed è per questo che il ricorso dell’utente è stato rigettato!
Sostengo da anni che il Comune di Favara commette un abuso, ho scritto varie istanze, ho ricevuto tanti sorrisi in faccia. Sì, probabilmente Dr Andrea, in questo momento sta pensando: perché non presenta ricorso? Carissimo Dr. Andrea, da due anni a questa parte ho presentato al Comune di Favara almeno dieci richieste in autotutela (tutte accolte), ho girato per gli uffici impiegando ore ed ore, tolte ad un lavoratore autonomo che di certo non può portar pane a casa con l’annullamento di provvedimenti risultati poi illegittimi!
Perché in questo Paese bisogna sempre rendere difficile ciò che può essere semplicemente semplice? Perché bisogna sempre convivere con un sistema che oramai è abituato a non prendersi le proprie responsabilità, obbligando il cittadino a chiedere giustizia a figure al di sopra dei quesiti posti? E’ normale che io debba scomodare un dirigente del Ministero per far valere un mio diritto su un tributo locale? Mettendo in chiaro, però, che posso aver interpretato non correttamente io l’applicazione dell’esenzione della tassa TARI su case chiuse privi di arredi e di allacciamento ai servizi di rete.
Nell’attesa del suo di certo gentile riscontro, l’occasione mi è gradita per ringraziarLa anticipatamente.
Cordiali Saluti
Maximilian Centineo