Come richiesto da molti lettori a causa di un contesto generale molto confuso in cui, i cittadini si vedono recapitare richieste di pagamento di tributi di ogni tipo, appare opportuno fare un po’ di chiarezza.
I crediti relativi alle entrate provenienti da tributi locali sono soggetti a una prescrizione pari a cinque anni, tempistica dimezzata rispetto ai dieci anni che occorrono in caso di tributi erariali per le ragioni che spiegheremo nel prosieguo.
In precedenza, in merito all’argomento in questione ci sono stati diversi contrasti giurisprudenziali, ad oggi, superati, in quanto gli importi dovuti per i tributi locali riguardano prestazioni periodiche, come più volte confermato dalla Suprema Corte e pertanto rientranti nel campo di applicazione della norma civilistica che prevede una prescrizione quinquennale, periodo entro il quale deve essere effettuata la notifica della cartella di pagamento o della stessa ingiunzione.
L’articolo che regola la questione di cui trattasi è il 2948 comma 4) del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito è di 5 anni per tutti i pagamenti che si devono versare annualmente o a cadenza più breve.
Quindi rientrano in questa normativa tutte le entrate locali versate periodicamente come, per fare qualche esempio, la tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per la concessione di passo carrabile ecc.
Pertanto, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli avvisi in questione devono contenere le motivazioni affinché il contribuente possa comprendere le ragioni di fatto ed i presupposti giuridici che li hanno determinati.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Ulteriori elementi essenziali degli avvisi sono:
- l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
- l’indicazione del responsabile del procedimento;
- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- l’indicazione delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere;
- l’indicazione del termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Qualora non dovessero essere rispettati i predetti termini gli avvisi possono essere considerati decaduti.
Allo stesso modo, qualora dovesse mancare uno degli elementi essenziali, ovvero le indicazioni elencate sopra, gli avvisi, se pur necessario provarlo nelle opportune sedi, si possono considerare nulli.