La ditta L.R.T.E., al fine di eseguire dei lavori di demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato per civile abitazione, ubicato in Agrigento, nei pressi della località balneare di San Leone presentava al Comune di Agrigento specifica richiesta di rilascio della concessione edilizia.
A fonte di tale istanza l’Amministrazione comunale, dopo aver effettuato i controlli prescritti, concedeva il titolo edilizio che permetteva alla ditta di poter iniziare i lavori di ristrutturazione.
Tuttavia, durante l’esecuzione degli stessi, il Comune di Agrigento adottava un’ordinanza di sospensione dei lavori, in ragione di talune asserite difformità rispetto al progetto originario.
Pertanto, la ditta L.R.T.E., al fine di poter ottenere la celere ripresa dei lavori, presentava all’Amministrazione comunale una relazione tecnica predisposta dal Direttore dei lavori in cui venivano evidenziati gli errori in cui erroneamente erano incorsi i tecnici comunali durante il sopralluogo.
In ragione di quanto illustrato nella relazione tecnica, il Comune di Agrigento, rivedeva la propria posizione e acconsentiva alla prosecuzione dei lavori, ma tuttavia ritenendo sussistenti alcune variazioni progettuali non essenziali, ma comunque sanzionabili, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 37/85, irrogava alla ditta una sanzione pecuniaria pari a € 14.065,00 per abusi edilizi.
Avverso tale provvedimento, la ditta L.R.T.E. decideva di agire in giudizio innanzi al TAR –Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, al fine di ottenere l’annullamento della sanzione pecuniaria.
Nel corso del giudizio, gli Avv.ti Rubino e Alfieri dimostravano la liceità dei lavori realizzati in ordine al rispetto dei confini ed in particolare rilevavano come le difformità riscontrate dai tecnici comunali dovevano considerarsi rientranti nella c.d. “tolleranza di cantiere” e, dunque, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 37/85, non potevano essere equiparate a delle difformità sanzionabili.
Ed ancora, nell’ambito dello stesso, sempre gli Avv.ti Rubino e Alfieri evidenziavano l’arbitrarietà dell’agire dell’Amministrazione comunale, che illegittimamente aveva applicato la sanzione pecuniaria, per abusi edilizi, a fronte del solo verbale di sopralluogo, il quale, per di più, era stato smentito dalle risultanze della relazione tecnica di parte.
Ebbene, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con ordinanza del 29.11.2021, accoglieva l’istanza cautelare proposta ed infine con sentenza del 25.01.2023, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Alfieri, rilevava che il progetto di ristrutturazione era stato eseguito nel rispetto delle misure asserite e entro il limite della c.d. “tolleranza di cantiere” e, pertanto, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta L.R.T.E. annullando la sanzione.
Conseguentemente, per effetto della sentenza nessuna somma dovrà essere corrisposta al Comune di Agrigento.