L’avvocato Giuseppe Di Miceli -in nome e per conto dell’associazione Konsumer- intima e diffida il Sindaco del Comune di Favara, “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, di REVOCARE in AUTOTUTELA l’autorizzazione all’installazione dell’impianto ILIAD denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO, in quanto patologicamente colpita da illegittimità amamministrativa“.
Allo stesso modo “L’A.R.P.A. Sicilia, in riscontro al nuovo parere richiesto dal Comune di Favara in data 01/03/2024, di svolgere una puntuale attività di verifica e di controllo, in presenza sul sito, sulla effettività di quanto dichiarato dal richiedente e di quanto contenuto nei relativi allegati, nonché, successivamente, sul rispetto del prescrizioni date e dei valori dichiarati, valutando gli effetti dell’impianto anche in considerazione delle altre istallazioni radio-base, presenti nella zona, e/o precedentemente richieste, e nel territorio del Comune di Favara in genere“.
L’avvocato Di Miceli diffida anche “la Iliad Italia S.p.a., nel proseguire la realizzazione e nell’attivazione della stazione radio-base denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO, in quanto l’autorizzazione risulta patologicamente colpita da illegittimità amministrativa, conosciuta dalla stessa (…) e anche perchè Codesta Società risulta soccombente in altri giudizi amministrativi di uguale fattispecie autorizzativi“.
Konsumer “AVVERTE “che, se entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, le superiori richieste verranno disattese e/o non riscontrate, la scrivente Associazione e/o i residenti della zona interessata dalla realizzazione della stazione radio-base denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO, si riterrano liberi di adire le sedi competenti a tutela del diritto leso“.
Queste le premesse, considerazioni e motivazioni a fondamento della richiesta dell’avvocato di Miceli:
- tramite richiesta di accesso agli atti del 04-02-2024, acquisita al protocollo del Comune di Favara in data 05-02-2024 al n. 00006494, riscontrata dall’Ente Locale in data 04-03-2024, i residenti nella zona di via Valentino Mazzola nel Comune di Favara (AG), hanno avuto contezza della documentazione relativa realizzazione della stazione radio-base denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO;
- il Comune di Favara, a mezzo di silenzio assenso, ha autorizzato la realizzazione di cui in oggetto, non eccependo alcunché alla richiesta presentata dalla Iliad Italia S.p.a. in data 11-07-2023 prot.n. 00030904;
- il Comune di Favara, già dalla documentazione allegata alla richiesta di cui sopra, non si è avveduto del fatto che più di un’immobile è stato omesso (in quanto non indicato nelle cartografie) dalla valutazione e numerazione delle emissioni della stazione radio-base in parola. Inoltre, non può ritenersi dimostrato che l’impianto sia posto all’esterno dell’abitato e che non cagioni un apprezzabile vulnus alle condizioni di vita nella zona, alla godibilità delle singole unità abitative o al valore delle stesse;
- le infrastrutture in questione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità in quanto funzionali all’erogazione di un servizio a carattere generale; pertanto, l’esigenza dell’allegazione e della prova dei pregiudizi di cui al punto precedente, si impone in modo ancora più intenso di quanto non si verifichi per gli ordinari titoli edilizi;
- il Comune di Favara non ha pubblicato l’istanza di Iliad, diversamente alle prassi utilizzate per impianti uguali, per i quali in conseguenza delle modalità utilizzate ha consentito con facilità (avendone dato diffusione anche tramite i mass media) alla cittadinanza, ed ai soggetti interessati, di prendere conoscenza del procedimento attivato e di parteciparvi, contrariamente a quanto avvenuto per la procedura in oggetto per la quale, invece è stata negata tale possibilità;
- poiché la localizzazione dell’impianto radio base denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO avviene a pochi metri dalle case dei residenti, ma ciò nonostante il Comune non si sarebbe neanche preoccupato di avviare un procedimento o di fare un’istruttoria, l’autorizzazione formatasi per silentium contrasterebbe con il principio di precauzione;
- l’ARPA-Sicilia ha valutato un disegno ed un’idea di opera solamente sulla base di quanto dichiarato dalla compagnia telefonica interessata all’installazione;
- in data 28 febbraio 2024 dalla verifica effettuata dal personale addetto del Comune di Favara, é stata constatata una realizzazione difforme dell’impianto stesso. In specie la Iliad Italia S.p.a. non ha rispettato le mappe elaborate dagli stessi ingegneri progettuali Iliad in quanto il punto di emissione della radiofrequenza e da cui si dipartono le misure del CEM (il cosiddetto Punto A del progetto) non coincide con la base realizzata per la stazione radio-base, oltre che è stata pure riscontrata la presenza della radioemissione della stazione di un radioamatore che è in obbligo nel raggio di 300 mt dall’SRB;
- in data 01 marzo 2024, il Comune di Favara ha chiesto un nuovo parere all’ARPA-Sicilia in merito alle difformità rilevate, senza ulteriormente concedere la possibilità, ai soggetti interessati, di presentare le proprie osservazioni e/o memorie, pertanto il soggetto preposto al controllo in materia valuterà ancora, solo ed esclusivamente su quanto dichiarato solo dalla compagnia telefonica;
- in data 01 marzo 2024, il Responsabile della P.O. 10 del Comune di Favara, ha intimato alla compagnia telefonica la non attivazione dell’opera senza che prima sia intervenuto il nuovo parere dell’A.R.P.A. Sicilia, riconoscendo, in tal modo, un certa pericolosità all’impianto in parola;
- la tacita autorizzazione concessa per la stazione radio-base in oggetto individuata, è stata rilasciata senza tenere presente gli effetti che questa avrebbe, andandosi ad aggiungere a quelle già esistenti, in tutto il territorio comunale mancando finance un censimento di tali strutture e delle onde elettromagnetiche prodotte e se già in conflitto con quelle già in funzione;
- il concetto di semplificazione amministrativa non coincide con quello di de-responsabilizzazione amministrativa, ma, anzi ne è l’esatto contrario, tutelando l’esigenza di certezza delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma non facendo affatto venire meno l’obbligo per l’amministrazione di accertare in fase istruttoria la presenza dei presupposti e requisiti di legge necessari all’attribuzione del bene, così per come previsto dall’art. 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dispone che, con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti;
- la formazione di un provvedimento implicito di assenso in ragione del mero decorrere del tempo dalla data di presentazione dell’istanza non comporta alcuna de-responsabilizzazione della pubblica amministrazione competente, che deve ugualmente svolgere, proprio come nell’ipotesi in cui fosse obbligata all’adozione di un provvedimento espresso, una puntuale ed esaustiva istruttoria al fine di verificare se sussistono i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione del bene richiesto. L’assenza di comunicazione del responsabile del procedimento, la mancanza della relativa pubblicità della richiesta e del procedimento autorizzativo, induce a ritenere che il Comune di Favara non abbia rispettato i dettami legislativi nella formazione del provvedimento e che la società Iliad ne fosse consapevole dell’assenza di ogni atto endoprocedimentale, ma ciò nonostante, non ha sollecitato l’amministrazione ed ha proceduto arbitrariamente alla realizzazione della stazione radio-base denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO;
- l’ARPA non può limitarsi a prendere atto di quanto evidenziato dalla parte interessata nella propria richiesta ed a dettare prescrizioni che restano nella sfera dell’operatore autorizzato, ma debba svolgere una puntuale attività di verifica e di controllo sulla effettività di quanto dichiarato dal richiedente e di quanto contenuto nei relativi allegati, nonché, successivamente, sul rispetto del prescrizioni date e dei valori dichiarati;
- un parere tecnico che si limiti a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa, infatti, si rivela un atto formale, privo delle caratteristiche sostanziali che dovrebbero essere imposte, in generale dall’esercizio dell’attività amministrativa e, in particolare, dalla delicatezza e dalla sensibilità della materia in trattazione (cfr. Cons. Stato, VI, 20 settembre 2023, n. 8436);
- all’Associazione Konsumer è stato negato il proprio intervento, nella qualità di soggetto interessato, ai sensi dell’art. 10 della legge 241/90, per la mancata pubblicità del procedimento autorizzativo in parola, per poter dimostrare nelle forme e nei tempi dovuti, le ragioni per cui l’installazione dell’impianto ILIAD denom. AG92100 009 FAVARA CIMITERO, cagioni un apprezzabile vulnus all’Ambiente, alle condizioni di vita nella zona, alla godibilità delle singole unità abitative e/o al valore delle stesse;
- ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, ferma restando tuttavia la possibilità di agire in autotutela per l’amministrazione e di impugnativa giudiziale per il controinteressato (v., in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 5746 dell’8 luglio 2022).
Ne consegue pertanto che il Comune di Favara non solo ha il diritto, ma soprattutto ha il dovere di agire in autotutela per le motivazioni evidenziate dall’associazione Konsumer e di annullare conseguentemente il silenzio-assenso formatosi con motivato ed espresso provvedimento scritto.
Diversamente, i controinteressati cittadini, singoli o associati, si vedranno costretti all’impugnazione giudiziale dello stesso silenzio- assenso del Comune, in quanto illegittimamente costituitosi, dimostrando così che (in assenza della garanzia comunale a supporto degli interessi collettivi della comunità favarese e di quelli individuali di ciascun appartenente alla comunità di Favara) si vedranno obbligati ad agire in giudizio senza tutela del Comune e, addirittura, contro il Comune di Favara, legalmente rappresentato dal signor sindaco Antonio Palumbo.