Sono legittimi i provvedimenti di scorrimento della graduatoria e quelli di assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso pubblico a 1514 posti di personale presso l’INAIL.
Pertanto, il vicesindaco di Menfi, avv. Santo La Placa, quale vincitore, resterà assegnato ad una delle sedi siciliane dell’INAIL , dal momento che l’impugnativa innanzi al TAR Lazio, prima, e in appello al Consiglio di Stato, dopo, da parte di un altro vincitore di concorso non è andata a buon fine.
Difatti, un altro vincitore del concorso ha impugnato, innanzi al TAR Lazio, il provvedimento di scorrimento della graduatoria e i provvedimenti di convocazione ed assegnazione delle sedi ai concorrenti vincitori per scorrimento, chiedendo la riassegnazione in una delle sedi INAIL siciliane.
Il ricorrente ha notificato il ricorso all’avv. La Placa che si è costitutito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.
Il TAR Lazio, già in sede cautelare, aveva già ritenuto la legittimità dei provvedimenti concorsuali, ma la relativa pronuncia è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, ritenendo che la questione contenziosa necessitasse “di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito” accoglieva l’appello cautelare ai soli fini di una tempestiva fissazione dell’udienza di merito sempre innanzi al TAR Lazio.
Ebbene, in data 17.10.2023, si svolgeva l’udienza pubblica innanzi al Tar Lazio che, ai fini della decisione, rinviava all’udienza del 30.01.2024. Ma, con memoria difensiva, gli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario. Difatti, il ricorso in questione non investe la procedura concorsuale – su cui vige la giurisdizione dei Tribunali Amministrativi Regionali – bensì una fase successiva relativa all’assegnazione della sede, su cui vige la giurisdizione dei tribunali ordinari.
In esito all’udienza del 30.01.2024, il Tar Lazio, con sentenza del 01.03.2024, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso “per difetto di giurisdizione”, in ragione del fatto che la causa in commento attenesse ad un rapporto di lavoro già instaurato e per ciò rientrando “nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro”.