Il ricorso al giudice amministrativo era stato proposto dalla ditta seconda classificata nella graduatoria di aggiudicazione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi, non pericolosi e radioattivi prodotti dalle strutture dell’ASP di Agrigento.
La ditta aggiudicataria, ovviamente, si era opposta in giudizio, costituendosi con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airò.
La ditta aggiudicataria è la società L.V.M. a r.l. di San Biagio Platani, la quale -a parere della ditta seconda classificata- non possedeva i requisiti per la partecipazione alla gara, in ragione di un presunto difetto di iscrizione nel registro delle imprese, e non aveva allegato -sempre a parere della ditta seconda classificata- un’idonea convenzione con impianto di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
La società aggiudicataria ha invece opposto la piena legittimità dell’aggiudicazione e ha pure chiesto, con ricorso incidentale, l’esclusione dalla gara della stessa impresa ricorrente.
In particolare, i legali Rubino, Alfieri e Airo’ hanno rilevato che l’aggiudicataria avesse dimostrato, già in sede di gara, di avere un’iscrizione camerale coerente con l’oggetto dell’appalto e che la convenzione con impianto di trattamento allegata all’offerta fosse conforme al disciplinare di gara.
Oltre a difendere la legittimità dell’aggiudicazione in favore della propria assistita, i legali della L.V.M. s.r.l. hanno censurato, con ricorso incidentale, che in realtà ad essere esclusa dalla gara doveva essere proprio l’impresa ricorrente che aveva prodotto una convenzione con impianto di trattamento dei rifiuti priva di sottoscrizione.
Accogliendo le tesi difensive degli avvocati Rubino, Alfieri e Airo’, il TAR Palermo ha ribadito la legittimità dell’aggiudicazione in favore della L.M.V. s.r.l. ed ha disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente condannandola alle spese processuali.