Il principio che il diritto di assistere un disabile prevale sulle esigenze organizzative dell’amministrazione torna (e si consolida) in una recente sentenza del CGA che ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Difesa e ha riconosciuto il diritto di un ufficiale dell’esercito a fruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992.
La vicenda riguarda il diniego opposto dal Ministero della Difesa -Stato Maggiore dell’Esercito all’istanza di un ufficiale del reggimento di Palermo per poter fruire dei permessi mensili della legge 104 al fine di assistere un familiare disabile residente nell’agrigentino.
Avverso quel diniego, l’ufficiale dell’esercito ha proposto ricorso al TAR, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, e il TAR ha sentenziato il riconoscimento del diritto a fruire dei benefici assistenziali previsti dalla legge, annullando tutti gli atti del Ministero della Difesa impugnati dall’ufficiale medesimo.
Ma il Ministero ha appellato la sentenza innanzi al CGA, chiedendone la riforma e quindi l’interessato ha dovuto nuovamente costituirsi in giudizio, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, i quali hanno dedotto come sussista inequivocabilmente un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili e come sia illegittima ogni limitazione di tale
Con sentenza dello scorso otto aprile, il CGA ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Difesa- Stato Maggiore dell’Esercito e, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha confermato il riconoscimento del diritto dell’ufficiale dell’esercito ad assistere il proprio parente disabile grave.