L’avvocato Giuseppe Di Miceli rappresentante dell’associazione consumatori Konsumer e presidente della Consulta di Aica sulla questione affitto locali e cessione rami d’azienda si è tolto i sassolini dalla scarpa, ma proprio tutti i sassolini.
“La scrivente Associazione Federativa a Tutela dei Consumatori e dell’Ambiente, Konsumer Italia – scrive Di Miceli – avendo ricevuto la nota in oggetto nella qualità di Associazione e non come componente della Consulta della Associazioni di AICA, preso atto che lo scrivente è anche il Presidente della Consulta delle Associazioni in AICA,
RITENENDO
- doveroso portare a conoscenza di quest’ultimo organo statutario di AICA la nota in parola, al fine di adottare nella prossima seduta della Consulta (prevista per il 10 p.v.), un atto d’indirizzo comune con le altre Associazioni facenti parte,
- altresì doveroso informare i Cittadini, a mezzo della stampa che ci legge,
- che AICA riferito alle stesse dichiarazioni del presidente dell’azienda: ”non può in atto garantire la prosecuzione del servizio pubblico in assenza di prospettive certe alla conclusione del contratto di affitto del R.A. ed alla definizione di un percorso di uscita condiviso con l’Ente di governo d’Ambito, per quanto di interesse e competenza…”.
- Che il Giudice Delegato per la procedura fallimentare delle Società in oggetto con proprio provvedimento del 08/09/2022 ha così determinato:
“rilevato che al fine di valutare una proposta formulata da Aica è necessario che pervenga agli organi fallimentari una formale proposta di acquisizione in cui si specifichino i tempi di versamento del prezzo e le eventuali garanzie offerte;
p.q.m.
1) non autorizza un ulteriore rinnovo locativo, rispetto a quello già autorizzato sino al 31 ottobre p.v;
2) sospende l’esame delle richieste di AICA volte all’acquisizione dei rami aziendali, e ciò sino al completamento delle indagini tecniche già demandate al dott. Pettinato;
3) invita AICA – ove interessata – a formulare nel dettaglio una proposta di acquisto dei rami aziendali, specificando i tempi di versamento del prezzo, le eventuali garanzie offerte, nel rispetto dei canoni di buona fede e di collaborazione con la Curatela.”
Ritenuto, infine, per sua stessa affermazione, che il Giudice, ha pertanto ritenuto dirimente, riguardo al mancato accoglimento della proposta formulata da AICA, la considerazione che “l’Ente Gestore si trova ancora senza una sede, senza un proprio personale e privo di adeguata patrimonializzazione”.
Tra l’altro la nota in parola contiene la Sua richiesta d’indirizzo ai Soci dell’AICA, cioè ai Sindaci dei Comuni Agrigentini, ove si legge:
“Avuto riguardo di quanto sopra esposto, il gestore, volendo seguire le vie rimaste bonariamente percorribili, si trova a dover gestire alternative in ogni caso distanti dalla regolazione vigente, con pochissimo tempo messo a disposizione. Ed infatti:
- AICA è stata invitata a sottoscrivere, il 20 settembre u.s., il contratto di affitto confermato nella forma originaria, evidentemente non più condivisibile per come evidenziato, con scadenza 31 ottobre 2022 (data entro cui dovrebbe immediatamente restituire tutti i beni componenti il Ramo di Azienda, compreso il personale!), pena il pagamento di una penale pari a mille euro al giorno in caso di mancata o ritardata consegna degli anzidetti beni che il Fallimento ritiene propri.
- Agli esiti del deposito della perizia da parte del Coadiutore, prevista per fine settembre p.v. AICA, unico possibile acquirente del complessivo Ramo di Azienda, si troverà a dover valutare la sostenibilità del valore unilateralmente determinato, senza alcun riscontro di mercato né tantomeno dell’effettiva sussistenza dell’interesse al mantenimento degli anzidetti beni, ed accettarlo, o provare eventualmente a revisionarlo, in condizioni di evidente subordinazione negoziale e con la spada di Damocle derivante dall’obbligo di concludere la trattativa entro il 31 ottobre p.v.
- Non appare accoglibile, tenuto conto della dichiarata volontà di attendere comunque gli esiti della perizia del Coadiutore, l’eventualità di formulare, nelle more ove interessata, nel dettaglio una proposta di acquisto dei rami aziendali, diversa da quella che è stata a suo tempo resa.”
Ed ancora, nella nota si legge:
“ In questa situazione AICA si trova di fronte alle seguenti due alternative:
- Una volta informata della stima del perito, AICA potrà valutare se il prezzo stimato è congruo e ragionevole (tenuto conto dei criteri fissati da ARERA) ed in tale caso potrà decidere di accettarla e procedere all’acquisto dell’azienda. …”
- “Se la stima invece non risulterà congrua e ragionevole AICA non potrà accettarla, potrà riservarsi di:
- valutare se agire in giudizio per impugnare/contestare il provvedimento del Giudice che ordinasse la riconsegna, nell’eventualità, comunque indispensabile di mantenere i beni già gestiti (per il tempo strettamente necessario per la loro sostituzione) con l’imprescindibile sostegno dell’Ente di Governo d’Ambito, nell’interesse degli utenti e nel rispetto della continuità del servizio;
- oppure dichiarare la propria volontà di ottemperare all’ordine di riconsegna e procedere ad espletare procedure ad evidenza pubblica per acquisire i beni. Prospettiva che per la Curatela sarebbe estremamente dannosa trattandosi beni aventi scarso valore di mercato, per cui è auspicabile che cercheranno di evitarla. E’ ragionevole ritenere che nelle more delle gare per l’acquisto dei beni il Giudice ed i Curatori non potrebbero negare ad AICA una ulteriore proroga dell’affitto, perché ciò comporterebbe interruzione di pubblico servizio. AICA potrebbe perciò addirittura proporre una denuncia penale per interruzione di pubblico servizio e coinvolgere anche il Prefetto.
Chiariti i particolari della grave situazione, Giuseppe Di Miceli passa agli allarmanti interrogativi:
- Perché si ha solo oggi (29-09-2022), 21 gironi dopo, del provvedimento del Giudice Fallimentare del 08/09/2022 ad appena 30 giorni c.a della scadenza del contratto d’affitto?
- Perché non è stata fornita nella nota un’indagine di mercato sui beni che necessitano ad AICA la quale vorrebbe acquistarli dalla Curatela Fallimentare della Società in oggetto individuate per un importo di € 368.016,00 per i beni strettamente necessari, mentre ed invia transattiva vengono offerti € 550.000,00 con l’acquisto anche dei mezzi derelitti, anziché valutare la convenienza economica di un nuovo acquisto presso i relativi fornitori con l’avvio delle procedure previste dei beni di cui AICA ha bisogno?
- Perché non è stato inserito un elenco dei beni che necessitano ad AICA e che vorrebbe acquistare dalla Curatela per gli importi di cui sopra?
- Perché “l’Ente Gestore si trova ancora senza una sede, senza un proprio personale e privo di adeguata patrimonializzazione” e solo ora si vuole coinvolgere l’ATi e il Prefetto?
- Perché nella nota non è stato inserito, se pur citato come allegato, il contratto d’affitto del ramo aziendale ritenuto particolarmente gravoso?
- Perché non vi è voluto procedere al completamento della procedura del Dirigente Generale che avrebbe determinato un stabilizzazione delle azioni di questa figura ritenuta estrema importanza nella gestione in generale ed in questo momento così particolare?
- Perché solo adesso si coinvolgono i SINDACI, i COMPONENTI del CdA e le ASSOCIAZIONI, dopo più di un anno di gestione?”