Riportiamo integramente un post. su Facebook dell’Avv. Domenico Russello
Non commento per pudore le sconcertanti dichiarazioni che ho sentito sulla convocazione e trattazione della questione relativa all’interpretazione autentica delle modifiche apportate al regolamento cimiteriale. Mi appassionano di più le questioni giuridiche e solo a queste dedico due parole veloci.
1) La convocazione dell’adunanza era stata fatta correttamente dal presidente in via ordinaria perchè, pur essendoci una richiesta di almeno un 1/5 di consiglieri su di un punto specifico, l’ordine del giorno recava la trattazione di altri punti, che nulla avevano a che fare con la convocazione in via straordinaria, a dimostrazione del fatto che si verteva in convocazione in via ordinaria per il normale (ordinario) funzionamento del consiglio.
2) Non occorreva alcuna proposta di deliberazione e, pertanto, non occorreva nemmeno alcuna istruttoria (con acquisizione di pareri) sulla proposta di interpretazione autentica, poichè non si chiedeva alcuna “modifica” o “integrazione” al regolamento vigente (in tal caso sarebbe stato corretto pretendere una proposta di deliberazione con relativa istruttoria, perchè si sarebbe introdotta una “nuova” e “diversa” norma regolamentare), ma solamente la sua “interpretazione” conforme alla volontà del consiglio comunale, per cui è sufficiente una semplice richiesta presentata in “forma scritta”, per come correttamente è avvenuto nel caso di specie, perchè in tal caso rimane valida ed efficacia (con effetto retroattivo) la norma originariamente approvata.
Per finire, qualcuno saprebbe spiegarmi il senso di una “istruttoria” in tal caso? Qualcuno saprebbe spiegarmi il senso della necessità di acquisire un “parere” in tale fattispecie? La commissione consiliare dovrebbe esprimere un parere sulla effettiva volontà ed intenzione del consiglio comunale?
Trattandosi di interpretazione autentica solo l’organo che ha deliberato la precedente norma potrà dire cosa ha voluto esattamente intendere e disciplinare e lo dovrà fare con una votazione su di una richiesta presentata per iscritto. Se la richiesta di rinvio per correggere ciò che era già esatto doveva servire, invece, a far passare il favorevole “attimo fuggente” questo lo lascio alle valutazioni politiche.
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