Mentre la Regione sicilia – Assessorato Regionale alla Formazione – pubblica un atto che integra con altri circa 250 operatori e recante il “Decreto di aggiornamento dell’Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008” , il Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie e, per l’effetto, annulla – nei limiti di interesse della ricorrente – i provvedimenti impugnati. A essere messe in discussione sono, pertanto, le modalità di esercizio del potere dell’Amministrazione regionale di disciplinare il procedimento finalizzato all’inserimento nell’albo degli operatori della formazione professionale. Il fondamentale problema da affrontare è se sia legittima la limitazione dell’iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale ai titolari di rapporto a tempo indeterminato costituito prima del 31 dicembre 2008.
Il TAR ritiene fondata per varie considerazioni, anche perchè l’art. 14 della l.r. n. 13/2014 prevede che i requisiti per l’iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale sono i seguenti: 1) assenza di condanne penali; 2) godimento dei diritti civili e politici; 3) possesso dei requisiti professionali e didattici specificati nel precedente art. 13.
Nessun riferimento è fatto a limiti temporali relativi alla instaurazione dei rapporti lavorativi, che si rinviene, invece, nella delibera della Giunta regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, la quale, nell’ambito di un più generale riordino del settore, aveva previsto l’iscrizione in un elenco a esaurimento dei dipendenti degli enti di formazione professionale assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008; elenco successivamente istituito con il decreto assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010.
L’intento dell’Amministrazione regionale è stato chiaramente quello di chiudere la parentesi dell’elenco a esaurimento previsto dalla delibera n. 350/2010 e dal decreto n. 5074/2010 e ripristinare – aggiornandolo – l’albo previsto dall’art. 14. Tale operazione di azzeramento non ha, però, riguardato il requisito dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, in quanto la delibera n. 200/2013 prevede l’aggiornamento dell’albo secondo le previsioni contenute nella circolare assessoriale n. 1/2013, la quale dispone espressamente che possono essere iscritti esclusivamente coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.
E comunque, tale estensione sarebbe illegittima, in quanto agli enti della formazione non può essere applicata direttamente una disposizione, la quale ha destinatari completamente differenti, ovverosia le società a partecipazione pubblica.
Nemmeno tale estensione può essere operata in via interpretativa, in quanto l’Amministrazione regionale non può vietare a soggetti privati, pur se fruitori di finanziamenti pubblici, di assumere nuovi dipendenti con oneri evidentemente non a carico della finanza pubblica.
In sostanza, al personale della formazione professionale ben possono richiedersi requisiti specifici per fruire delle provvidenze regionali istituite dalle leggi prima citate (l.r. 25/1993 e l.r. 4/2003), ma tali requisiti, tra cui quello dell’essere in servizio al 31 dicembre 2008, non attengono all’iscrizione all’albo come invece risulta disciplinata direttamente ed esaustivamente dalla legge regionale n. 24 del 1976.
Il TAR condanna pro quota l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e la Giunta regionale Siciliana al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, oltre alla rifusione del contributo unificato se e nella misura effettivamente corrisposta.
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