RIFIUTI A LICATA: I CITTADINI RISCHIANO DI PAGARE SEMPRE DI PIU’ NON E’ COMPRENSIBILE LA MOTIVAZIONE PER LA QUALE L’ATTUALE SINDACO DI LICATA, GIUSEPPE GALANTI, VUOLE RITIRARE IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL PRECEDENTE SINDACO ANGELO CAMBIANO.
Nell’interesse del comune di Licata – a parlare è il deputato regionale Giovanni Di Caro, M5s – l’allora Sindaco Angelo Cambiano presentò ricorso al TAR contro una delibera della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, l’ATO n. 4 con SRR composta dai comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo, Grotte, Favara, Lampedusa-Linosa, Racalmuto e Licata. La delibera ATO del 28 novembre 2016 prevedeva “di procedere con affidamento del servizio rifiuti mediante esternalizzazione con gara pubblica a ditte terze”.
“Il comune di Licata aveva inizialmente avviato l’iter per la gestione in proprio avendo, come previsto dalla L.R. n. 3 del 9.1.2013, individuato ed approvato l’A.R.O. (area di raccolta ottimale) e su questa sviluppato un piano di intervento approvato. Procedura che però non fu più portata al termine poiché il Presidente della Regione è intervenuto con proprie ordinanze riportando le competenze dell’affidamento e della gestione in capo alle SRR così restituendo vigore alle stesse”
“Questo ha comportato un’ulteriore differenziazione tra i comuni che, entro il 15 luglio 2016, avevano già avviato i bandi di gara e/o affidato i servizi anche con costituzione di società in house e tra quelli che, pur avendo avviato l’iter di approvazione del piano e di predisposizione degli atti propedeutici all’affidamento non avevano potuto definirlo, tra questi per l’appunto il comune di Licata”.
“Il sindaco Cambiano decise di opporsi alla delibera dell’ATO che stabiliva di esternalizzare la gestione dei rifiuti, per i comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo, Grotte, Favara, Lampedusa-Linosa, Racalmuto e Licata, perché “gli enti, in sede di affidamento del servizio – cioè l’SRR – sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012) per: 1) motivare la scelta della modalità di affidamento; 2) dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; 3) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico; 4) garantire adeguata informazione”. Questa relazione non era stata predisposta dall’SRR che, ancora peggio, aveva provveduto ad annullare una precedente relazione”.
” Il comune di Licata avrebbe potuto risparmiare, con la gestione in house, 2,6 milioni di euro l’anno. Cosa che non gli è stata permessa dall’ATO n. 4 Agrigento provincia est. ECCO IL PERCHE’ DEL RICORSO. Se salta la gara per tutti i comuni dell’SRR si rifà, questa volta senza omissioni”
“NON E’ COMPRENSIBILE LA MOTIVAZIONE PER LA QUALE L’ATTUALE SINDACO DI LICATA GIUSEPPE GALANTI VUOLE RITIRARE IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL PRECEDENTE SINDACO DI LICATA ANGELO CAMBIANO. ECCO PERCHE’ LA SETTIMANA PROSSIMA PRESENTERO’ UN ATTO ISPETTIVO ALL’ARS”.