Avv. Leonardo Cusumano
Egr. Direttore,
l’ennesima ordinanza sindacale di proroga del divieto di conferimento dell’umido e di vigenza del calendario urgenziale, sino al 19.10. 2019, è stata l’occasione utile per approfondire giuridicamente la questione.
Mi permetta, dapprima, di significarLe il disappunto, da cittadino, al modo di amministrare l’affaire rifiuti, con una leggera e disarmante facilità, concretatasi, giustappunto, in una serie di proroghe, che denotano il senso di distacco dalla realtà di cui soffre il primo cittadino.
I rifiuti hanno invaso capillarmente le nostre strade, mentre zone periferiche sono discariche a cielo aperto, ciò che dovrebbe porre, a chi ne ha la responsabilità amministrativa, il dubbio di una grave emergenza sanitaria in corso e che imporrebbe una richiesta di intervento alle forze dell’ordine, dietro regolare denuncia contro ignoti, auspicando una collaborazione fattiva con il Corpo di polizia municipale per il contrasto al fenomeno.
L’aspetto giuridico che, invero, può evidenziarsi è che, con ordinanza del 27.09.2017, la Suprema Corte di Cassazione abbia statuito il principio per cui ” il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi dell’art.59, co.4, d.lgs. 507/93 non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attivita’ dell’utente”.
In soldoni, la Corte di cassazione riconosce all’utente il diritto ad una riduzione del tributo sino al 40%, se il servizio non sia stato oggettivamente reso.
A Favara, sono in arrivo, nelle case dei quattro fessi che pagano, i bollettini di pagamento del tributo proprio per l’anno in corso, a scadenze già maturate.
l’ennesima ordinanza sindacale di proroga del divieto di conferimento dell’umido e di vigenza del calendario urgenziale, sino al 19.10. 2019, è stata l’occasione utile per approfondire giuridicamente la questione.
Mi permetta, dapprima, di significarLe il disappunto, da cittadino, al modo di amministrare l’affaire rifiuti, con una leggera e disarmante facilità, concretatasi, giustappunto, in una serie di proroghe, che denotano il senso di distacco dalla realtà di cui soffre il primo cittadino.
I rifiuti hanno invaso capillarmente le nostre strade, mentre zone periferiche sono discariche a cielo aperto, ciò che dovrebbe porre, a chi ne ha la responsabilità amministrativa, il dubbio di una grave emergenza sanitaria in corso e che imporrebbe una richiesta di intervento alle forze dell’ordine, dietro regolare denuncia contro ignoti, auspicando una collaborazione fattiva con il Corpo di polizia municipale per il contrasto al fenomeno.
L’aspetto giuridico che, invero, può evidenziarsi è che, con ordinanza del 27.09.2017, la Suprema Corte di Cassazione abbia statuito il principio per cui ” il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi dell’art.59, co.4, d.lgs. 507/93 non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attivita’ dell’utente”.
In soldoni, la Corte di cassazione riconosce all’utente il diritto ad una riduzione del tributo sino al 40%, se il servizio non sia stato oggettivamente reso.
A Favara, sono in arrivo, nelle case dei quattro fessi che pagano, i bollettini di pagamento del tributo proprio per l’anno in corso, a scadenze già maturate.