Il TAR Sicilia di Palermo accoglie il ricorso dei gestori del centro di recupero delle tartarughe marine ed annulla l’ordinanza di demolizione emanata dal comune di Lampedusa, consentendo così che il centro continui ad occuparsi della salvaguardia delle tartarughe caretta caretta del mediterraneo.
I fatti
Nel 1994 il Comune di Lampedusa e Linosa ha concesso a privati, per la durata di 30 anni, il diritto di superficie di un fondo di proprietà comunale, sito in località Punta Sottile, affinché i privati medesimi vi realizzassero un impianto di acquacoltura per l’allevamento di specie ittiche e vi svolgessero sia attività di ricerca sulle specie marine sia attività di formazione per addetti all’acquacoltura.
Dopo aver realizzato l’impianto di acquacoltura, i privati concessionari hanno stipulato un protocollo di intesa con l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranee, l’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia – Centro Regionale di Recupero per Tartarughe Marine e il Consorzio Pescatori di Lampedusa finalizzato ad azioni di tutela e monitoraggio per la salvaguardia delle tartarughe caretta caretta del mediterraneo.
Coerentemente con il protocollo di intesa, i privati concessionari hanno messo dunque a disposizione, presso il proprio stabilimento di acquacoltura, uno stabulario per ospitare le tartarughe recuperate dai pescatori e per provvedere alle prime cure, prima di trasferirle presso l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia.
Nel 2020, il Centro di Recupero di tartarughe marine di Lampedusa, gestito dall’Associazione Caretta Caretta, poiché rischiava di chiudere, veniva allocato presso l’impianto di acquacultura realizzato dai privati concessionari di cui ci si occupa.
Nondimeno, nel 2021 il Comune di Lampedusa e Linosa disponeva nei confronti dei privati concessionari de quibus un’ordinanza di demolizione, in ragione di asserite difformità riscontrate rispetto ai titoli edilizi rilasciati e in merito alla destinazione d’uso dell’impianto di acquacultura. Le difformità contestate riguardavano proprio lo stabulario per le tartarughe caretta caretta .
Il ricorso al TAR
Al fine di opporsi all’ordinanza di demolizione ingiunta dal Comune di Lampedusa e Linosa, i privati concessionari, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, avanzavano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR di Palermo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordine di demolizione.
L’Avv. Girolamo Rubino deduceva l’illegittimità del provvedimento demolitorio poiché adottato in difetto dei presupposti, atteso che il ricovero delle tartarughe caretta caretta presso l’impianto risultava conforme ai titoli edilizi rilasciati in precedenza, ed in ogni caso, non avrebbe potuto dar luogo a cambio di destinazione urbanisticamente rilevante ai fini della possibile adozione di un provvedimento demolitorio. Ciò in quanto le attività svolte dal centro di recupero risultavano comunque strumentali al funzionamento dell’impianto di acquacultura e non necessitavano di standard urbanistici aggiuntivi.
Il TAR Palermo, con ordinanza del novembre del 2021, in accoglimento delle difese dell’Avv. Girolamo Rubino, accoglieva la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento demolitorio ed al contempo disponeva alcuni incombenti istruttori a carico del Comune di Lampedusa e Linosa.
La sentenza dei giudici amministrativi
All’udienza di merito dell’11 novembre 2024 il difensore dei privati concessionari ribadiva le argomentazioni difensive sostenute in ricorso e insisteva per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
Ebbene, con sentenza del 12.12.2024, il TAR- Palermo ha rilevato che il Comune di Lampedusa e Linosa non ha rispettato l’ordine istruttorio intimato con la precedente ordinanza cautelare e da tale comportamento ha desunto ulteriori argomenti di prova in ordine alla fondatezza delle pretese della società ricorrente, ed al contempo, in accoglimento delle argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, ha ritenuto che l’Amministrazione comunale ha erroneamente contestato il mutamento della destinazione dell’impianto di acquacultura.
Pertanto, con la predetta sentenza il TAR – Palermo ha accolto il ricorso proposto e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Lampedusa e Linosa, condannandolo inoltre al pagamento delle spese di lite.
Conseguentemente, per l’effetto di tale sentenza il Centro di recupero delle tartarughe marine potrà continuare a svolgere la propria attività per la salvaguardia della specie caretta caretta.