Inammissibile il ricorso al TAR presentato dal sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, col patrocinio dell’avvocato Giovanni Immordino, per l’annullamento del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi con cui sono stati approvati i lavori di realizzazione del pozzo Monnafarina e della condotta di adduzione all’acquedotto Voltano.
L’inammissibilità è stata dichiarata dalla sentenza del Tar Sicilia del 13 dicembre 2024.
Il caso
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con ordinanza del 2024, aveva disposto la realizzazione e attivazione di alcuni pozzi in Sicilia, al fine di alleviare la grave crisi idrica che imperversava e, in verità, tuttora imperversa.
Sulla base di tale ordinanza, l’ AICA -soggetto gestore del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento- ha adottato la determinazione di “conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria” relativa all’intervento di realizzazione del pozzo Monnafarina e condotta di adduzione all’acquedotto Voltano nei Comuni di Castronovo di Sicilia (PA) e Santo Stefano di Quisquina (AG).
A sua volta, il Direttore dell’Assemblea Territoriale Idrica Agrigento – ATO 9 AG ha emesso un proprio provvedimento col quale ha preso atto della determinazione dell’A.I.C.A. di conclusione positiva della conferenza dei servizi.
Il ricorso
Contro questi provvedimenti dell’AICA e dell’ATI ha presentato ricorso al TAR il Comune di santo Stefano di Quisquina, lamentando la violazione di norme procedurali (in quanto -a detta del Comune- la Conferenza dei servizi si sarebbe svolta in modalità semplificata senza garantire un adeguato contraddittorio tra le amministrazioni coinvolte) e rilevando un presunto eccesso di potere e difetto di istruttoria (in quanto le conclusioni raggiunte in sede di conferenza -secondo il Comune di Santo Stefano di Quisquina- non sarebbero state supportate da elementi tecnico-scientifici adeguati).
Per resistere al predetto ricorso si sono costituiti in giudizio sia l’ATI di Agrigento, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, sia l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini con il patrocinio dell’Avv. Michele Cimino, i quali in difesa delle predette Amministrazioni hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, i legali hanno eccepito come il provvedimento impugnato dal Comune di Santo Stefano Quisquina risultava posto a valle di atti di pianificazione generali non più contestabili, in quanto il progetto risultava già inserito nel Piano dell’Ambito dell’ATO di Agrigento approvato dall’assemblea dei Sindaci con deliberazione del 2020 e con la presenza del Sindaco del Comune ricorrente ed inoltre detto piano era stato altresì riapprovato a seguito della conclusione della procedura di VAS con deliberazione del dicembre del 2023 avverso la quale non era mai stata proposta alcuna impugnativa.
La sentenza
In data 3.12.2024 si è tenuta l’udienza in camera di consiglio in cui i difensori delle Amministrazioni resistenti hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive ed hanno insistito sull’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Santo Stefano Quisquina.
Ebbene, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Girolamo Rubino e Michele Cimino, il TAR-Palermo con sentenza del 13.12.2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.