Il TAR- Sicilia di Palermo accoglie il ricorso proposto da un ambulatorio oculistico, sito in Agrigento, contro il diniego di accreditamento reso dall’assessorato regionale alla salute che adesso l’Assessorato regionale dovrà rivedere il proprio provvedimento
Il caso
Nel 2024 il titolare di un ambulatorio oculistico, sito ad Agrigento, domandava all’Assessorato Regionale della Salute l’accreditamento istituzionale. Ma l’Assessorato della Salute comunicava un preavviso di rigetto della domanda.
La motivazione del diniego regionale risiedeva- a dire dello stesso assessorato- nel Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di oculistica, approvato con D.A. 711 del 2021, in base al quale non sussisteva -secondo l’assessorato regionale alla salute- l’esigenza di accreditare nuove strutture oculistiche in Provincia di Agrigento, essendo il fabbisogno soddisfatto da quelle già accreditate.
A fronte della comunicazione del preavviso di rigetto, il titolare dell’ambulatorio interessato confutava i motivi ostativi prospettati dall’Assessorato, che, tuttavia, rigettava egualmente labrichiesta di accreditamento.
Il ricorso giurisdizionale
Conseguentemente, il titolare dell’ambulatorio oculistico agrigentino, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Sicilia di Palermo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego e, nei limiti di interesse, anche del D.A. n. 711 del 2021.
In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia rilevavano che l’Assessorato regionale non aveva espressamente preso posizione sulle articolate e puntuali osservazioni formulate presentate dal proprio assistito con le quali era stato evidenziato che:
-la situazione, in termini di fabbisogno, rilevata con il D.A. 711/2021 non avrebbe potuto considerarsi idonea a giustificare all’infinito il diniego di nuovi accreditamenti a vantaggio delle strutture già accreditate e contrattualizzate, tenuto anche conto che l’accreditamento di nuove strutture avrebbe garantito la tutela costituzionale della salute e che le valutazioni sul soddisfacimento del fabbisogno contenute nel D.A. n 711/21 non avrebbero potuto considerarsi attuali, trattandosi di un Decreto risalente al 2021 e per di più relativo a dati risalenti al 2019;
-l’Assessorato non avrebbe potuto subordinare l’accreditamento della struttura istante a “eventuali variazioni di fabbisogno” che “potrebbero essere evidenziate nel futuro” o a future “strategie regionali in merito al potenziamento di determinate aree assistenziali”;
– il blocco all’ingresso dell’accreditamento avrebbe leso da un canto l’interesse dell’operatore privato, da un altro canto l’interesse pubblico alla maggiore partecipazione possibile degli operatori del settore, oltre che quello alla libera concorrenza.
Inoltre, veniva evidenziato che il diniego impugnato, oltre ad avere un’immediata incidenza economica, doveva considerarsi idoneo a produrre ulteriori pregiudizi in quanto, nelle more della definizione del giudizio, avrebbe precluso alla struttura ricorrente la possibilità di ottenere l’accreditamento, con evidente consolidamento della posizione delle strutture già convenzionate.
La decisione cautelare del giudice
Ebbene, con ordinanza del 15.01.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il TAR–Sicilia di Palermo ha accolto la domanda cautelare proposta.
L’accoglimento della domanda cautelare comporta l’ onere a carico dell’Assessorato della Salute di riesaminare, entro il termine di 60 giorni, il provvedimento di diniego alla luce delle osservazioni espresse dal titolare dell’ambulatorio oculistico e dei nuovi accertamenti in ordine al fabbisogno per la branca oculistica.