“Se la Corte dei Conti sapesse…”
Avv. Leonardo Cusumano
La capacità di un ente locale di incassare i i tributi dai propri cittadini è il banco di prova di ogni amministrazione politica, quanto meno di quelle che, comprendendone i meccanismi, ne intendono assicurare una corretta e virtuosa gestione economico finanziaria.
Affinché possa essere compreso ai più, basti dire che se un cittadino non paga un anno di Tari, entro i 5 successivi, il Comune deve inviare un preciso documento, l’avviso di accertamento, con cui chiede il versamento del tributo, sanzione e interessi.
È quanto stabilito dal comma 161 dell’art. 1 della Legge n. 269/2006.
Se quel cittadino non provvede al pagamento, l’ufficio competente forma il c.d. ruolo, che contiene l’avviso di cui sopra e la prova della notifica, lo dichiara esecutivo e lo comunica all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede a inviare la cartella di pagamento e, successivamente, a promuovere fermi di autoveicoli e pignoramenti di conti correnti, pensioni e similari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. 602/1973.
Invero, esisterebbe una via più celere, di tal ché l’art. 29 del D.L. 31/5/2010, n.78, prevede una particolare procedura di riscossione che prescinde del tutto dall’iscrizione a ruolo e dalla cartella di pagamento, basata su un avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Non è dato sapere perché al Comune di Favara non è pratica utilizzata.
Ad ogni modo, se non si rispetta pedissequamente la sequenza sopra descritta, la possibilità per il Comune di recuperare quel credito è irrimediabilmente compromessa, perché anche un addetto ai lavori alle prime armi eccepirebbe che manca il presupposto previsto dalla legge per potere aggredire i beni dei cittadini debitori, come confermano, peraltro, recenti sentenze della Corte di Giustizia tributaria di Agrigento e del Tribunale di Agrigento, quale Giudice dell’esecuzione.