venerdì, 13 Marzo 2026
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    Giudice: nessuna responsabilità per colpa a carico di noto otorinolaringoiatra di Agrigento

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    Il caso

    Nel settembre 2021, gli eredi di un paziente (odiernamente scomparso) propongono innanzi al Tribunale di Gela un procedimento di accertamento tecnico preventivo su presunti profili di responsabilità medica a carico del dott. G.A.G.,  otorinolaringoiatra di Agrigento.

    L’accertamento tecnico de quo è finalizzato ad una richiesta risarcitoria di oltre due milioni di euro.

    In particolare, la condotta medica colposa asseritamente addebitata al medico sarebbe consistita nel non aver prescritto, all’esito della prima ed unica visita di controllo, l’esame bioptico al paziente al fine di accertare la natura di carcinoma della neoformazione rilevata in corrispondenza della corda vocale, determinando così un ritardo diagnostico che avrebbe causato il peggioramento delle condizioni di salute sino a causarne il decesso.

    La difesa

    Il dott. G.A.G., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa, si  vede costretto a costituirsi nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nei suoi confronti.

    I legali incaricati  rilevano e dimostrano che la condotta professionale posta in essere dal proprio assistito è stata conforme alle regole ed ai protocolli della scienza medica, non potendo, peraltro, lo stesso essere chiamato a rispondere per colpa, attesa l’interruzione del nesso causale per effetto della volontaria mancata collaborazione da parte del paziente.

    Nello specifico, gli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa  chiariscono che l’esame bioptico non avrebbe potuto essere prescritto durante la prima ed unica visita di controllo effettuata in data 16 gennaio 2018 dal dott. G.A.G. essendo, all’uopo, necessario procedere ad alcuni esami propedeutici, tra cui la tac

    . In tal senso, il dott. G.A.G.  – dopo aver effettuato esame percettivo della voce, spettrografia e laringo-stroboscopia laringea in digitale oltre ad anamnesi – ha correttamente invitato il paziente ad effettuare la Tomografia Computerizzata al collo e mediastino con o senza contrasto, programmando la successiva visita dopo circa 15 giorni. Tuttavia, il paziente non è mai tornato a visita dal dott. G.A.G..

    L’accertamento tecnico

    All’esito dell’istruttoria, il collegio peritale nominato dal Tribunale di Gela, in linea con le argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa,  accerta che la condotta posta in essere dal dott. G.A.G.  “risulta rispettosa dei doveri di diligenza, prudenza e perizia, appropriata al caso clinico e rispondente alla tempestività richiesta dalle evidenze cliniche riscontrate. […] La visita specialistica rappresenta il primo passo dell’approccio al paziente con tumore di testa e collo e non può essere sostituita da alcuna indagine strumentale”.

    Conseguentemente, nessun profilo di responsabilità medica è risultato addebitabile al dott. G.A.G.  per i danni lamentati dagli eredi del paziente odiernamente scomparso.

     

     

     

     

     

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