Un giovane riesce a far valere il diritto di sostituire il cognome del padre con quello della madre, dopo che la Prefettura gli oppone il diniego e, in seguito a ricorso giurisdizionale, revoca il diniego e accoglie la sua istanza.
La Prefettura, ovviamente, viene condannata al pagamento dlele spese giudiziarie, dopo che il giudice dichiara cessata la materia del contendere, a seguito del ritiro del decreto prefettizio di diniego.
La sentenza è fresca, datata 16 ottobre 2025 e dichiara dunque la cessazione della materia del contendere, dopo che la Prefettura di Trapani fa marcia indietro ed il TAR infligge ad essa la condanna al pagamento delle spese processuali.
Il caso
La vicenda ha inizio nell’ottobre 2021, quando il giovane inoltra l’istanza per la modifica del cognome.
La risposta arriva solo nell’aprile 2023 ed è negativa: un decreto di rigetto da parte della Prefettura che motiva la decisione sottolineando il “carattere eccezionale” del cambiamento che è ammesso soltanto in presenza di “situazioni oggettivamente rilevanti” e “solide motivazioni“.
Il giovane trapanese, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, non si arrende e presenta ricorso al T.A.R.
Il ricorso giurisdizionale
I legali richiamano l’art. 89 del D.P.R. 396/2000 e un’ampia giurisprudenza a sostegno del cambiamento del cognome.
La loro linea difensiva è chiara: l’istanza di cambio del cognome può essere sostenuta anche da “intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela” e non contrastanti con il pubblico interesse; inoltre, il cognome costituisce un “importante diritto della personalità” e la discrezionalità della pubblica amministrazione su di esso è circoscritto soltanto a concrete e puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio del desiderio privato.
L’autotutela della Prefettura
A seguito del ricorso giurisdizionale, la Prefettura di Trapani sceglie la via dell’autotutela: revoca il precedente decreto di rigetto e accoglie l’istanza.
Infatti, a fronte della giurisprudenza citata nel ricorso, appare pressoché chiaro che l’esito del giudizio pende a favore del giovane trapanese che vuole procedere al cambio del cognome.
Così, giovane -dopo la revoca del diniego e l’emissione del nuovo decreto di accoglimento della sua richiesta- può finalmente adottare il cognome materno.
La pronuncia del TAR
La pronuncia del T.A.R. Sicilia di Palermo, prendendo atto della revoca in autotutela, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ma è ovviamente giusto che le spese processuali sostenute dal giovane siano addebitate alla pubblica amministrazione che ha indotto al ricorso.
Così i giudici del TAR sanzionano l’atteggiamento iniziale dell’ente: la Prefettura infatti viene condannata al pagamento delle spese processuale.
Il che suggella una vittoria non solo per il ricorrente, ma per il principio del diritto all’identità personale.










