Le clausole illegittime contenute in un provvedimento che coinvolge gli interessi dei destinatari non possono essere disapplicate, ma devono essere previamente annullate -in sede di autotutela- dalla pubblica amministrazione.
A maggior ragione, in un pubblico concorso, non possono essere disapplicate le norme -benché illegittime- previste dal relativo bando, sulle quali i destinatari avevano confidato in buona fede.
Lo stabilisce il TAR di Palermo con una recentissima sentenza che fa tornare alla ribalta un principio generale dell’ordinamento giuridico.
Il caso
Il caso riguarda un concorso bandito dall’ASP di Palermo che aveva previsto la partecipazione di farmacisti specializzandi alla selezione per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.
Infatti, nel novembre 2024 con avviso pubblico, rivolto ai farmacisti interessati, l’ASP prevede espressamente la partecipazione degli specializzandi in farmacia dal secondo anno in poi (come previsto dalla legge 145/2018) alla selezione per conferire incarichi di lavoro autonomo.
Così, molti giovani in formazione specialistica partecipano alla selezione e alcuni di essi superano il colloquio e si classificano nei primi posti della graduatoria dedicata agli specializzandi.
Ma incredibilmente, nel febbraio 2025, l’ASP di Palermo si rimangia la clausola dell’avviso che prevedeva la partecipazione degli specializzandi alla selezione e alla graduatoria. Così, approva la graduatoria degli specialisti, ma ignora quella degli specializzandi, definendo addirittura un “errore materiale” la clausola dell’avviso che includeva la loro partecipazione.
Il ricorso al TAR
Ovviamente, i giovani specializzandi si ritengono lesi nei loro diritti e interessi e alcuni di loro, tramite i legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugnano i provvedimenti.
Nel corso del giudizio, l’ASP tenta di difendere questi provvedimenti, adducendone la legittimità.
Non solo. Nel settembre 2025 bandisce persino un nuovo concorso pubblico per farmacisti e conferma di dover disconoscere la posizione dei ricorrenti che avevano partecipato alla selezione precedente.
La sentenza
Ebbene, con sentenza del 2 gennaio 2026, il TAR- Sicilia di Palermo accoglie il ricorso dei farmacisti specializzandi, difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
Il giudice amministrativo rileva infatti che il bando costituisce lex specialis e quindi l’ASP è vincolata dalle clausole contenute nel bando medesimo che da essa sono state scritte e quindi non possono essere disapplicate o annullate in modo solo implicito.
La sentenza dunque sanziona la mancata approvazione della graduatoria dei farmacisti specializzandi e condanna l’ASP di Palermo al pagamento delle spese legali.
Il principio affermato dalla sentenza
Il TAR afferma che l’Amministrazione non può “limitarsi a disapplicare la previsione per aver rilevato una presunta illegittimità, senza utilizzare lo strumento dell’autotutela. Tornare sui propri passi è ammesso dall’ordinamento ma in modo espresso e in presenza di determinati presupposti che riguardino eventuali vizi di legittimità o questioni di opportunità; non può essere effettuato implicitamente e/o con una disapplicazione dell’avviso”.
Il TAR inoltre annulla anche il nuovo bando del settembre 2025, poiché basato sull’erroneo presupposto che non vi fosse nessuna graduatoria vigente.
Il definitiva, la sentenza riconosce il diritto dei farmacisti specializzandi e condanna l’ASP di Palermo al pagamento di 3.000 euro di spese legali, sulla base del principio secondo il quale le clausole illegittime di un avviso pubblico possono essere revocate in autotutela (con tutto ciò che il procedimento di autotutela comporta), ma non senza provvedimento espresso di annullamento.











