CON LE ECONOMIE DALLA CHIUSURA DEI RENDICONTI SULLE ATTIVITA’ DEGLI AVVISI 1 E 2 DEL 2010 SI POTREBBE ALLUNGARE IL PERIODO DI ATTIVITA’ DEGL OPERATORI EX SPORTELLI MULTIFUNZIONALI AL CIAPI. GLI INTERROGATIVI CHE RESTANO SENZA RISPOSTA. IL GOVERNO REGIONALE CHE ANNASPA
Alle polemiche dei giorni scorsi sul futuro degli operatori ex sportelli multifunzionali ha risposto l’esecutivo regionale con la pubblicazione delle linee guida per l’accreditamento delle Agenzie per il Lavoro. Altro passaggio che innescherà, quasi certamente, un vespaio di ulteriore critiche da parte di coloro che potrebbero restare fuori dall’accreditamento. Il testo e la procedura messa in piedi dall’amministrazione regionale spingono a pensare che nei prossimi giorni potrebbero maturare possibili ricorsi legali per via della previsione nelle richiamate ‘linee guida’, secondo taluni osservatori, dell’articolo 4 del decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni ,che istituisce l’albo delle Agenzie per il lavoro presso il ministero del Lavoro, ed non anche dell’articolo 6 che disciplina i ‘regimi particolari di autorizzazione’. Pare che, da quanto riferito da attenti osservatori, restino fuori gli enti formativi dalla possibilità di accreditarsi all’albo regionale delle Agenzie per il lavoro. Se così fosse oggettivamente potrebbe diventare davvero difficile per gli operatori ex sportelli multifunzionali trovare un collocamento.
E poi, nulla si sa sulla proroga del periodo di attività dei lavoratori dopo la scadenza, prevista per il 9 aprile prossimo, del contratto trimestrale che lega al Ciapi circa 1580 operatori, impegnati nell’orientamento di primo e secondo livello nell’ambito del piano Garanzia Giovani.
Le cronache raccontano anche di un Governo regionale confuso e con i sindacati che stentano ad avere un confronto costante con l’assessore al Lavoro, Bruno Caruso sul da farsi. Dal canto loro i lavoratori si sono organizzati e quotidianamente fanno sentire la voce a testimonianza di uno stato di agitazione per un futuro lavorativo che resta appeso ad un filo di speranza.
Le polemiche dei giorni scorsi tra lavoratori e assessore al Lavoro sulla mancanza di risorse per la proroga del contratto presso il Ciapi alimentano tensione e non chiariscono fino in fondo lo stato reale delle cose. Gli sportellisti chiedono a viva voce la proroga e forse hanno anche ragione. La Regione siciliana i fondi li ha, anche se le risorse pare non siano in atto disponibili sulle varie linee di finanziamento come Garanzia Giovani e programmazione 2014/2020 del Fondo sociale europeo. Ed allora, perché non allungare il periodo lavorativo procedendo alla copertura del costo con le ‘economie’ degli avvisi 1 e 2 del 2010? Si tratterebbe delle risorse liberate dalle chiusure dei rendiconti riguardanti le attività concluse nel triennio 2010/2013, durante il quale gli enti formativi hanno gestito, attraverso gli sportelli multifunzionali, le attività di orientamento in Sicilia.
Quando l’assessore Caruso dichiara che non ci sono risorse per gli operatori ex sportelli multifunzionali dica a chi vuole assegnare i 450 milioni di euro previsti nel piano operativo Fse 2014 /2020, programmazione già approvata sia dal Governo regionale che dalla Commissione europea.
Inoltre, la Regione siciliana non può tirare a lungo lasciando nell’incertezza il mercato del lavoro. Il Governo regionale chiarisca come intende attivare i servizi per il lavoro in Sicilia. Chiarisca chi è il pubblico e chi è il privato. E poi come si aggancia al ‘Jobs act’ che prevede l’Agenzia unica nazionale per il lavoro che si interfaccerà con l’Unione europea? A questo punto il Governo regionale deve dire con certezza come intenderà interfacciarsi con la neo Agenzia nazionale per il lavoro.
Interrogativi che meritano risposte che ad oggi non arrivano. E il Governo regionale rischia l’isolamento con un carico di responsabilità sociale non indifferente il cui peso non è misurato solamente dagli operatori ex sportelli multifunzionali, ma anche da migliaia di giovani che vedrebbero sfumare le opportunità di un tirocinio lavorativo, di percorso formativo o dell’accompagnamento all’autoimpiego.
1 commento
Gli Enti di formazione si possono accreditare ai sensi dell’art.2 delle line guida di accreditamento per le A.P.L. lettera h:
h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi
come oggetto almeno una delle seguenti attività:
– la tutela del lavoro;
– l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
– la progettazione e l’erogazione di servizi formativi con specifica esperienza maturata attraverso
gli organismi denominati “Sportelli Multifunzionali”;
– la tutela della disabilità;
– la promozione sociale;
– il volontariato;
Articolo 2
Soggetti che possono richiedere l’accreditamento
1. Possono richiedere l’accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro tutti quegli operatori,
pubblici e privati, che registrino tra i propri scopi e fini istituzionali attività espressamente riconducibili
ai servizi al lavoro di cui al precedente comma 2 dell’art. 1. In particolare, posso richiedere
l’accreditamento:
a) i soggetti costituiti nella forma di società di capitali , di società cooperative ed i loro consorzi con
capitale sociale superiore a € 25.000,00;
b) le Agenzie per il lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma dell’art. 4 del D.lgs.
276/2003 e s.m.i.;
c) le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
d) gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) costituiti secondo la forma della fondazione a norma dell’art. 6 del
D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
e) le scuole pubbliche secondarie di secondo grado;
f) le CCIAA, le loro aziende speciali;
g) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi
controllate;
h) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi
come oggetto almeno una delle seguenti attività:
– la tutela del lavoro;
– l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
– la progettazione e l’erogazione di servizi formativi con specifica esperienza maturata attraverso
gli organismi denominati “Sportelli Multifunzionali”;
– la tutela della disabilità;
– la promozione sociale;
– il volontariato;
i) gli Enti bilaterali;
j) i Comuni in forma singola o associata;
k) la Fondazione, istituita dall’Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di
autorizzazione nazionale, a norma dell’art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276
e s.m.i.;
l) gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001.
Articolo 3
Requisiti per l’accreditamento
Ai fini dell’accreditamento per i servizi di cui all’art. 1 è richiesto il pos