Il Comune non può sanzionare, con la chiusura di uno o più giorni, un esercizio pubblico quando lo stesso abbia occupato uno spazio privato antistante la propria attività.
La vicenda riguarda il Comune di Palermo ed un notissimo bar-gelateria, il cui titolare ha dovuto subire per parecchi anni numerose sanzioni comunali rivelatesi poi illegittime.
Nel 2017, egli ha infatti impugnato innanzi al TAR- Palermo i provvedimenti con i quali il Comune di Palermo aveva irrogato, sia nel 2016 che nel 2017, la sanzione della chiusura della predetta attività commerciale per 5 giorni, contestando l’avvenuta occupazione con tavoli e sedie dello spazio antistante all’esercizio commerciale.
Il gestore ha conferito incarico agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza ed impugnato i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni con ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, precisando che lo spazio occupato con tavoli e sedie non costituiva suolo pubblico, dovendo invece essere qualificato come suolo privato soggetto a pubblico passaggio.
Nondimeno, ritenendo legittima la sanzione disposta nei confronti del titolare del bar-gelateria, il giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Conseguentemente, avverso la sentenza di primo grado il titolare della predetta gelateria, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha dovuto proporre appello innanzi al Consiglio GiustiziaAmministrativa della Regione Sicilia, onde ottenere l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
I difensori hanno così dedotto in giudizio l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure, in quanto, nel caso di specie, la norma regolamentare applicata dal Comune di Palermo prevedeva non solo la verifica non della difformità dell’occupazione rispetto alla concessione, ma anche l’ingenerarsi di un intralcio alla circolazione stradale e pedonale.
Gli avvocati Rubino e Valenza hanno pertanto precisato in giudizio come la sanzione prevista non avrebbe potuto essere irrogata nei confronti di chi aveva occupato un’area di esclusiva proprietà del condominio in cui sorgeva l’attività commerciale (fra l’altro, l’area in questione è soprelevata rispetto al marciapiede stradale e tale separazione fisica rispetto al marciapiede rende materialmente impossibile qualsiasi intralcio alla libera circolazione stradale).
Ed ancora sempre gli avvocati Rubino e Valenza censuravano come ad ogni modo i provvedimenti impugnati in primo grado risultavano carenti in relazione al presupposto della sussistenza di motivi di sicurezza pubblica, i quali non erano stati esplicitati nei provvedimenti impugnati.
Ebbene, con sentenza del primo di febbraio di quest’anno, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, il CGARS ha accolto l’appello proposto dal titolare della gelateria e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ha annullato i provvedimenti impugnati.
Infine, sempre con la prefata pronuncia il CGARS ha condannato il Comune di Palermo alla refusione delle spese per entrambi i gradi del processo in favore del ricorrente.