Lo ha detto il Comune di Realmonte, lo ha detto la Soprintendenza di Agrigento, lo dicono le associazioni ambientaliste e si è convinta anche la società che nel 2019 aveva avanzato istanza per la costruzione dell’ennesimo stabilimento lungo la spiaggia limitrofa alla Scala dei Turchi.
La società, infatti, dopo aver proposto ricorso al TAR-Sicilia di Palermo contro il diniego del Comune di Realmonte alla realizzazione dello stabilimento, ha desistito dall’azione giudiziale, consentendo così al TAR di dichiarare improcedibile l’iniziale ricorso proposto.
I fatti
Tutto era iniziato nel 2019, quando una società ha richiesto al Comune di Realmonte il permesso di costruire lo stabilimento lungo la spiaggia adiacente alla Scala dei Turchi, suscitando le rimostranze di altra società già titolare di analogo stabilimento nelle immediate vicinanze.
Quest’ultima società infatti è intervenuta nel procedimento amministrativo instaurato dall’altra società richiedente il permesso di costruzione, adducendo la violazione delle prescrizioni della Soprintendenza di Agrigento che impone il rispetto di una distanza minima di 100 metri tra stabilimenti balneari.
Pertanto, il procedimento amministrativo si concludeva col rigetto, da parte del Comune di Realmonte, del permesso di costruire il nuovo stabilimento da parte della società richiedente. La quale, a questo punto, ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto davanti al TAR-Sicilia di Palermo.
L’azione giudiziaria
Instaurato il giudizio amministrativo, si sono costituiti sia il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino sia la società titolare dello stabilimento balneare già autorizzato ed in funzione, con il patrocinio dell’avvocato Vincenzo Airò.
In particolare, l’avv. Rubino, difensore del Comune di Realmonte, ha potuto evidenziare l’assoluta legittimità del diniego comunale, sottolineando come il progettato chiosco dell’eventuale stabilimento distasse meno di 100 metri dal preesistente stabilimento e sollevando la questione dell’evidente violazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di Agrigento. La quale, invero, ha più volte ribadito, nel tempo, la necessità della distanza minima tra stabilimenti balneari o comunque fra strutture intese a fruire del mare “indipendentemente dall’appartenenza al suolo demaniale o ai privati, è finalizzata a contenere la proliferazione di tali manufatti in area di particolare pregio paesaggistico quale nel caso in specie è la Scala dei Turchi”.
Non solo. L’ avvocato Rubino ha pure evidenziato come in ogni caso fosse già intervenuta la decadenza della concessione, poiché la società ricorrente non aveva richiesto la proroga nei termini di legge e l’ASP di Agrigento aveva sospeso l’efficacia del parere igienico sanitario rilasciato in precedenza.
Così, nelle more del giudizio, nel novembre nel 2024, la società ricorrente ha desistito dall’azione proposta.
La sentenza di improcedibilità
Il TAR-Sicilia di Palermo, prendendo atto della decisione della società ricorrente, con sentenza del 30 dicembre 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso originariamente proposto dalla società medesima.
Ne consegue che nell’e aree limitrofe alla Scala dei Turchi non ci sarà un altro stabilimento balneare e quindi non nasceranno nuovi chioschi o comunque altri manufatti, preservando la bellezza paesaggistica della zona e tenuto conto che la Scala dei Turchi è patrimonio UNESCO.
La bellezza della Scala dei Turchi
In altri termini, dopo la sentenza dichiarativa del TAR-Sicilia di Palermo, conformemente ai provvedimenti amministrativi del Comune di Realmonte e alle determinazioni prescrittive della Soprintendenza di Agrigento, non sorgerà altro stabilimento balneare nelle adiacenze della Scala dei Turchi, che continuerà ad essere apprezzata per la sua rinomata bellezza naturale.
Essa è infatti costituita da una marna bianca che è divenuta nel tempo attrazione turistica per visitatori provenienti da tutto il mondo per ammirare la candida falesia a picco sul mare, con l’originale e rinomata scogliera che si erge fra le spiagge realmontine.