L’impianto per trattare e recuperare i rifiuti organici (il cosiddetto “umido”) derivanti dalla raccolta differenziata non può sorgere nell’area del territorio di Montallegro in cui è stato localizzato dalla ditta Catanzaro Costruzioni srl.
Infatti, l’impianto sorge a meno di 3 chilometri dal centro abitato di Montallegro e, persino, a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari
Pertanto, il TAR Sicilia di Palermo ha annullato tutti gli atti autorizzativi dell’impianto, accogliendo il ricorso del Comune di Montallegro, in persona del sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò
Le autorizzazioni all’impianto
Nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro.
Tali provvedimenti autorizzativi venivano contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.
Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune.
La distanza dal centro abitato
I difensori del Comune di Montallegro rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti.
Così, con ordinanza del maggio 2022, a fronte delle censure mosse dagli avvocati Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito; nel contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di Montallegro.
Con successiva ordinanza del maggio 2023, Il TAR Palermo ha inoltre disposto la verificazione dei luoghi finalizzata all’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato ed ha nominato verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, che ha delegato detto incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo, ed ha rinviato la discussione della causa nel merito all’udienza del 17 gennaio 2025.
A seguito della disposta verificazione il nominato verificatore ha osservato che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.
La sentenza di merito
Così, con sentenza del 29.01.2025, il TAR –Palermo, ha preso atto delle risultanze della disposta verificazione sul mancato rispetto della distanza minima dei 3 km tra la sede dell’impianto della Ditta Catanzaro e il centro abitato di Montallegro.
Non solo. Il TAR ha ritenuto fondata la censura mossa dagli avvocati Rubino e Airò, difensori del Comune di Montallegro, in merito alla violazione del vincolo boschivo di cui all’art. 10 c. 1 e 2 l.r. 16/1996, in quanto l’impianto in questione è stato localizzato a meno di 200 metri da un ‘area boscata superiore a 10 ettari.
Pertanto, con la suddetta pronuncia, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Montallegro e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, condannando le Amministrazioni regionali alle refusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.