In un complesso residenziale di 348 unità immobiliare, se 2 di esse non hanno ancora l’allaccio alla rete fognaria, non può essere dichiarata -da parte del Comune- l’inefficacia dell’agibilità dell’intero complesso, già oggetto di segnalazione certificata, peraltro ormai consolidata.
Vitiatur, sed non vitiat– dicevano gli antichi romani.
Il caso
La fattispecie riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, dopo che il Comune di Palermo ha disposto l’inefficacia di una segnalazione certificata di agibilità, peraltro a distanza di ben due anni dalla sua presentazione.
Il Presidente della Regione Siciliana, in conformità al parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha accolto l’istanza cautelare formulata da una società che aveva acquistato a Palermo un complesso immobiliare residenziale composto da 348 unità immobiliari.
La stessa società -dopo aver presentato la segnalazione certificata di agibilità per tutte le singole unità immobiliare del complesso residenziale e dopo aver attesto i 30 giorni di rito senza alcun rilievo o riscontro da parte del Comune di Palermo- ha cominciato a vendere gli appartamenti.
Due anni dopo, in ragione di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, all’esito del quale era risultato che due unità del suddetto complesso immobiliare risultavano sprovviste dell’allaccio fognario, il Comune di Palermo dichiarava inefficace la Segnalazione Certificata di Agibilità per l’intero complesso immobiliare.
Il ricorso straordinario
Pertanto, la società interessata decideva di proporre un ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, onde ottenere, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento comunale di inefficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità del complesso residenziale de quo.
Il ricorso straordinario veniva avanzato col patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I quali si premuravano di dedurre che il provvedimento impugnato era stato adottato dal Comune di Palermo abbondantemente oltre il termine di trenta giorni necessario per il consolidamento della S.C.A.
Non solo. I legali deducevano -pure- come il complesso immobiliare -in realtà- risultasse già allacciato alla pubblica fognatura e la mera irregolarità di due sole unità immobiliari non avrebbe potuto invalidare l’agibilità di tutte le altre 346 unità immobiliari, estranee alla segnalazione di abuso edilizio.
Sotto il profilo del danno, inoltre, gli avvocati Rubino e Airò deducevano come, in assenza di un pronunciamento cautelare volto a sospendere immediatamente il provvedimento impugnato, la società interessata non solo sarebbe incorsa in successive pretese risarcitorie da parte degli acquirenti delle unità immobiliari già vendute, ma anche si sarebbe verificata l’ingiusta paralisi dell’intero investimento a causa della dichiarata inagibilità dell’intero complesso immobiliare.
Il parere vincolante del CGA
Pertanto, a fronte della proposizione del predetto ricorso straordinario, la Presidenza della Regione Siciliana -Ufficio legale e legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa in merito alla domanda cautelare proposta dalla società ricorrente.
All’esito dell’adunanza delle Sezioni Riunite del 20 marzo 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rilevato la sussistenza del fumus boni iuris per difetto di proporzionalità del provvedimento impugnato (fronte del sopralluogo eseguito su due unità immobiliari è stata disposta l’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità per tutti le 348 unità immobiliari) ed ha espresso parere favorevole all’accoglimento parziale della domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, limitatamente alle 346 unità immobiliari esenti da irregolarità, con conseguente sospensione parziale del provvedimento impugnato.
Il decreto del Presidente Regione
Ebbene, conformemente al suddetto parere favorevole reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, il Presidente della Regione Siciliana -con decreto del 15.04.2025- ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso straordinario e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento di inefficacia della S.C.A. in relazione alle 346 unità immobiliari di titolarità della società ricorrente.
Pertanto, per l’effetto del suddetto decreto del Presidente della Regione Siciliana, potrà avvenire liberamente la compravendita delle 346 unità immobiliari esenti da irregolarità.