Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (che in Sicilia sostituisce il Consiglio di Stato, ovvero il giudice amministrativo di secondo grado) ha accolto ricorso proposto dall’ex vice segretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana, illegittimamente collocato in quiescenza, condannando il datore di lavoro pubblico (l’ARS) al risarcimento non soltanto dei danni patrimoniali, ma anche di quelli non patrimoniali.
Il caso
Nel 2008, il consiglio di presidenza dell’A.R.S., modificando la normativa allora vigente del regolamento del personale dell’ARS, approvava una disposizione che permetteva all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro e di collocare in quiescenza i dipendenti che avevano maturato 40 anni di servizio.
Sulla base di tale disposizione l’ARS deliberava il collocamento in quiescenza dell’ex vice segretario che, alla data del 31.12.2008, aveva maturato 40 anni di anzianità contributiva.
Quest’ultimo, ritenendo illegittimo il pensionamento anticipato disposto nei suoi confronti, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, instaurava un contenzioso innanzi al giudice amministrativo.
Il giudizio per l’illegittimità della quiescenza
Nel giudizio instaurato, i difensori del ricorrente rilevavano l’illegittimità del collocamento in quiescenza, poiché basato sull’applicazione retroattiva di una disposizione regolamentare.
Condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Impiduglia, il CGA accoglieva l’appello e, per l’effetto annullava gli atti impugnati.
Tuttavia, l’ARS non disponeva la riammissione in servizio dell’appellante, deliberando nuovamente il mantenimento in quiescenza del dipendente.
Il giudizio per il risarcimento danni
Ritenendo illegittimo anche tale provvedimento il dirigente dell’ARS, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, lamentava innanzi al giudice amministrativo l’illegittimità del provvedimento confermativo del collocamento in quiescenza.
Inoltre, domandava il risarcimento dei danni patrimoniali, pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di pensione ed il trattamento retributivo cui avrebbe fruito se non fosse stato illegittimamente allontanato dal servizio.
Infine domandava il risarcimento del danno all’immagine professionale e da perdita di chance.
La sentenza del 17 marzo 2025
Ebbene, il CGA, con sentenza di ieri, 17 marzo 2025, non solo ha accolto il suddetto gravame, ma pure ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dai difensori nell’interesse del ricorrente.
In particolare, con tale pronuncia, il CGA ha rilevato che, per l’effetto dell’illegittimo collocamento in quiescenza, il già vicesegretario generale dell’ARS ha patito un ingente danno patrimoniale. Quest’ultimo è stato quantificato nell’importo pari alla differenza tra i ratei pensionistici medio tempore percepiti e il trattamento retributivo cui quest’ultimo avrebbe goduto se non fosse stato illegittimamente collocato in quiescenza.
Quindi l’ARS è stata condannata al pagamento di tale voce di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il risarcimento dei danni non patrimoniali
Il CGA ha inoltre riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Pertanto, per l’effetto della pronuncia resa dal CGA, l’ex dirigente avrà diritto ad ottenere dall’ARS, a titolo risarcitorio, un’altra rilevante somma sulla base dei criteri fissati dal giudice.
Ne consegue che l’ARS dovrà esborsare una somma consistente, da aggiungere a quelle per i danni patrimoniali, avendo illegittimamente collocato in quiescenza il vicesegretario generale.











