Con sentenza del 25 giugno, il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta che ha annullato la cartella di pagamento notificata ad una cooperativa esercente l’attività mineraria di estrazione cava.
Infatti la Regione chiedeva il pagamento di un canone non supportato dalla normativa vigente e contrario al principio di equità fiscale.
Il giudizio di primo grado
Nel 2018, la Società Riscossione Sicilia s.p.a. ingiungeva ad una cooperativa nissena il pagamento del canone di produzione per l’attività mineraria di estrazione di cava relativo all’anno 2013.
Avverso la detta ingiunzione, la cooperativa, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Caltanissetta, chiedendo l’annullamento della cartella impugnata, poiché il pagamento richiesto dall’amministrazione regionale era stato quantificato sulla base di quanto disposto di un decreto assessoriale, poi annullato dal T.A.R. Sicilia di Palermo.
Con sentenza del 2021, condividendo le argomentazioni difensive degli avvocati Rubino e Piazza, il Tribunale di Caltanissetta accoglieva l’opposizione proposta dalla cooperativa ed annullava la cartella di pagamento emessa dall’Ente Riscossore.
Il giudizio di secondo grado
Nondimeno, l’Assessorato Regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ritenendo erronea la sentenza resa dal Tribunale, proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Nell’ambito di tale giudizio di appello gli avvocati Rubino e Piazza rilevavano l’infondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione Regionale, ribadendo l’illegittimità della pretesa impositiva ingiunta alla propria assistita.
Ebbene, con sentenza del 25 giugno 2025, aderendo alle tesi difensive degli avvocati Rubino e Piazza, la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’appello proposto dall’amministrazione regionale.
Le motivazioni della sentenza d’appello
Il giudice di secondo grado ha osservato che, nel caso di specie, la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di canone per l’estrazione di materiale di cava era stata effettuato sulla base di decreto dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo, in quanto, ai fini della determinazione del canone, faceva riferimento alla quantità di “materiale” estratto e non al “minerale” estratto.
Con la predetta pronuncia, inoltre, la Corte di Appello di Caltanissetta ha osservato che anche il successivo intervento legislativo della Regione Siciliana è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione dei principi della capacità contributiva, nella parte in cui, la determinazione del canone era stata commisurata sulla base della superficie e dei volumi autorizzati.
Gli effetti della sentenza
Pertanto, la Corte di Appello di Caltanissetta ha stabilito che il canone di produzione per l’annualità 2013 deve essere determinato sulla base del minerale effettivamente estratto, in applicazione del principio di equità fiscale e nel rispetto della normativa vigente.
In altri termini, ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata annullata la cartella pagamento emessa nei confronti della cooperativa nissena, la quale, pertanto, non dovrà corrispondere le somme richieste.











