mercoledì, 11 Marzo 2026
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    Giudice annulla divieto prefettizio detenzione armi a carico di agente della polizia municipale

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    Il caso

    Nel 2019, il Prefetto di Palermo conferisce la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con il relativo armamento, ad un agente di polizia municipale del Comune di Capaci.

    Tuttavia, nel 2023 lo stesso Prefetto avvia nei confronti dello stesso agente un procedimento volto all’adozione di divieto di detenzioni di armi e munizioni e materiali esplodenti, in ragione di legami di parentela con soggetti aventi precedenti per associazione mafiosa e reati connessi.

    Con apposita memoria procedimentale l’agente confuta i motivi ostativi al mantenimento dell’uso delle armi prospettati dalla Prefettura, precisando di non avere mai intrattenuto rapporti con parenti pregiudicati e di avere condotto sempre una vita irreprensibile. Inoltre, l’agente -nella stessa memoria- sottolinea la contraddittorietà del giudizio di non affidabilità prospettato dalla Prefettura, la quale, come detto, soltanto qualche anno prima gli aveva attribuito la qualifica di agente di P.S a fronte dei medesimi legami di parentela.

    Nondimeno, la Prefettura di Palermo, condividendo la proposta formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di Carini, adotta un provvedimento di divieto di detenzioni di armi e munizioni.

    L’impugnazione innanzi al TAR

    Tale provvedimento prefettizio di divieto viene prontamente impugnato innanzi al T.A.R. dall’interessato, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza.

    Detti legali rilevano l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui gli elementi posti dall’amministrazione a base del proprio convincimento, oltre ad essere in palese contrasto con le precedenti determinazioni e con la disciplina in materia di detenzione di armi, non avrebbero potuto considerarsi fondanti su un giudizio di non affidabilità del proprio assistito.

    Gli avvocati Rubino e Piazza mettono in risalto le carenze motivazionali del provvedimento impugnato, nel quale la prognosi d’inaffidabilità è fondata soltanto sulla mera indicazione di un rapporto di parentela con due zii materni controindicati, di cui uno peraltro condannato all’ergastolo; circostanza di per sé idonea ad escludere, almeno per uno, i paventati rischi che potessero esserci occasioni di frequentazione e quindi di utilizzo indebito delle armi.

    La sentenza

    Ebbene, con sentenza del 23 luglio 2025, condividendo le censure degli avvocati Rubino e Piazza, il TAR Sicilia di Palermo  accoglie il ricorso proposto, affermando che la Prefettura di Palermo non avrebbe potuto disporre un divieto di detenzione di armi limitandosi solo ad addurre il fatto che l’interessato risulti legato da rapporti di parentela o di affinità con soggetti pregiudicati, senza invece valutarne in concreto  l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità di questo e quindi del probabile abuso delle armi da parte dell’interessato.

    Pertanto, con la suddetta sentenza, il TAR annulla il provvedimento prefettizio, condannando la Prefettura di Palermo al pagamento delle spese di lite e, conseguentemente, l’agente di polizia municipale del Comune di Capaci potrà continuare a detenere l’arma di ordinanza quale agente di pubblica sicurezza.

     

     

     

     

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