giovedì, 23 Aprile 2026
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    Sentenza TAR, interdittiva antimafia e revoca appalto a carico di impresa di Favara: tutto sospeso dal CGA

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    Il Consiglio  di Giustizia Amministrativa accoglie l’istanza cautelare proposta da una impresa di Favara.

     Pertanto, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado, quella del provvedimento antimafia della Prefettura di Agrigento e quella della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.

    Il caso

    La società C.G. srl, con sede a Favara, operante dal 2021 nel settore dei lavori pubblici a seguito di alcune indagini svolte dalla Prefettura di Agrigento sulla criminalità organizzata viene colpita da una interdittiva antimafia.

    Quest’ultima, invero,  è disposta “a cascata”, dalla Prefettura, solo sulla base di una precedente interdittiva, emanata nei confronti dell’impresa del padre del titolare, operante anch’essa nel settore dei lavori pubblici.

    Sulla scorta dell’interdittiva, il Comune di Castel di Iudica (CT) dispone revoca -in autotutela- della determinazione di aggiudicazione dell’appalto di lavori pubblici dei lavori di rigenerazione urbana per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del centro storico deL Comune.

    Il contenzioso giurisdizionale

    Conseguentemente, la società C.G. srl, ritenendo illegittimi la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto disposta nei propri confronti e il provvedimento interdittivo emanato della Prefettura di Agrigento, li impugna innanzi al giudice amministrativo.

    L’efficacia di tali provvedimenti viene  sospesa con ordinanza cautelare dal CGA nel 2024 sulla base dell’accoglimento delle tesi difensive sostenute dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza. I quali  evidenziano l’illegittimità del provvedimento interdittivo disposto dalla Prefettura di Agrigento per omesso e/o insufficiente esame delle osservazioni procedimentali  di cui all’art. 10-bis della l. 241/90.

    Nonostante tale pronuncia favorevole resa dal CGA all’esito di un appello cautelare, nella successiva sede della trattazione del merito, il TAR Sicilia di Palermo  respinge il ricorso proposto dalla Società.

    Pertanto, ritenendo erroneo il convincimento del giudice di prime cure, la società C.G. srl., sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza  propone  appello innanzi al CGA per ottenere la riforma della  sentenza TAR e la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza medesima.

    I difensori della società appellante  censurano in giudizio la mancata valutazione e applicabilità della misura di prevenzione collaborativa ex art.  94 bis del codice antimafia da parte della Prefettura di Agrigento, precisando anche che l’applicazione della misura meno afflittiva della collaborazione preventiva avrebbe dovuto considerarsi ed essere vagliata dalla Prefettura come un‘opzione preferenziale rispetto all’interdittiva, in quanto, nel caso di specie, il tentativo di infiltrazione era stato dedotto a cosidetta “ cascata” rispetto ad altre vicende.

    Inoltre evidenziano  il carattere particolarmente afflittivo dell’interdittiva disposta nei confronti della società favarese.

    L’ordinanza sospensiva

    Ebbene, con ordinanza del 09.09.2025, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Valenza, il CGA   ritiene  sussistenti  i requisiti del fumus boni iuris e del periculm in mora ed  accoglie l’istanza cautelare proposta dalla società appellante.

    Per l’effetto, il CGA sospende dunque l’esecutività della sentenza di primo grado resa dal TAR- Palermo  e dei provvedimenti impugnati in prime cure., ovvero l’interdittiva antimafia della Prefettura di Agrigento e il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione appalto del Comune di Castel di Iudica.

    Pertanto, la società di Favara potrà continuare i lavori oggetto della gara di appalto nel Comune di Castel di Iudica.

     

       

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