Il caso
La società titolare di un centro polidiagnostico di radiologia, sito a Palma di Montechiaro, con apposita istanza chiede l’accreditamento istituzionale all’assessorato regionale della salute.
Ma questo nel 2021 rigetta tale istanza, sostenendo che non fossero necessari nuovi accreditamenti.
Il primo giudizio
Pertanto, con un primo ricorso, la struttura sanitaria privata impugna il rigetto innanzi al TAR-Sicilia di Palermo che, con sentenza del 2022, accoglie il relativo ricorso.
Ne segue che il centro polidiagnostico di radiologia formula un atto di invito all’assessorato regionale ai fini di rivalutare la propria posizione ai fini della richiesta di accreditamento.
L’assessorato regionale procede a rivalutare la richiesta presentata dalla struttura medica, ma rigetta anche tale richiesta, peraltro senza tenere contro delle osservazioni procedimentali presentate.
Il secondo giudizio
Pertanto, la società titolare della struttura di radiologia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, impugna ancora il nuovo provvedimento di diniego innanzi al TAR-Sicilia di Palermo, chiedendone l’annullamento.
Gli avvocati difensori rilevano come il provvedimento di diniego sia illegittimo per difetto di motivazione, per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e per violazione dei principi in materia di accreditamento.
La nuova sentenza
Ebbene, con sentenza del 08.10.2025, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il TAR –Sicilia di Palermo accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di diniego impugnato, rilevando “la presenza di un rilevante fabbisogno assistenziale” in provincia di Agrigento
Per effetto della predetta pronuncia giurisdizionale, l’assessorato regionale della salute dovrà nuovamente rivalutare l’istanza di accreditamento formulata dalla società interessata, secondo i principi affermati dalla sentenza, e procedere al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.











