sabato, 14 Febbraio 2026
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    Progetto Spartacus: agrigentina risarcita per esclusione illegittima

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    Il CGA condanna la Regione che dovrà risarcire con 15mila euro una agrigentina per essere stata esclusa dalla partecipazione ad un progetto gestito dal CIAPI e denominato Spartacus.

    Infatti, chiedere un requisito inesistente per escludere un candidato da un concorso non è solo un errore burocratico: è una “colpa grave” che fa scattare il risarcimento danni. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana che, una sentenza del dicembre scorso.

    Questa sentenza ha messo la parola fine a un lungo contenzioso legato al “Progetto Spartacus“.

    Il caso

    La signora C.D.C., di Agrigento, viene ingiustamente esclusa da una selezione pubblica per esperti in politiche attive del lavoro.

    La vicenda nasce nel 2013, quando la Regione affida al CIAPI  la realizzazione del progetto “Spartacus” e la candidata agrigentina viene esclusa perché non iscritta all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale.

    Ma tale  requisito era giuridicamente impossibile da soddisfare: l’albo in questione, difatti, non era ancora stato istituito.

    Il ricorso giurisdizionale

    Così, l’agrigentina propone prima istanza di riesame alla regione e dopo ricorso giurisdizionale amministrativo, assistita e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.

    Ma, nonostante l’evidente paradosso, l’Amministrazione respinse l’istanza di riesame e il TAR, in prima battuta, da ragione alla Regione.

    Il ribaltamento arriva grazie alla determinazione della ricorrente e alla strategia dei legali:nel 2019, il CGA riconosce l’illegittimità dell’esclusione: non si può pretendere l’iscrizione a un albo che non esiste.

    La richiesta di risarcimento

    Forte della vittoria, la candidata chiede il risarcimento per la mancata partecipazione al progetto.

    Il TAR, tuttavia, respinge la domanda risarcitoria sostenendo che il progetto “Spartacus” non fosse mai partito a causa dei rilievi della Corte dei Conti, rendendo quindi il danno “non effettivo“.

    Il CGA, con la sentenza di dicembre, però, ribaltato definitivamente la decisione di primo grado. Accogliendo le tesi degli avvocati Rubino e Marino, i giudici hanno qualificato la condotta della Regione come gravemente colposa.

    Il contenuto della sentenza CGA

    L’Amministrazione ha agito in palese violazione dei principi di legalità e correttezza, pretendendo un requisito inesistente al momento della selezione” -sancisce la sentenza

    Secondo il CGA, la responsabilità della Pubblica Amministrazione è di natura extracontrattuale: quando l’azione amministrativa viola le regole di imparzialità e buona amministrazione, scatta il dovere di ristorare il cittadino danneggiato.

    Il CGA riconosce, in pratica, il nesso di causalità tra l’esclusione illegittima e il danno economico subito, condannando l’Assessorato al pagamento di 15.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

    Una decisione che ribadisce un principio fondamentale: l’Amministrazione risponde dei propri errori quando questi calpestano i diritti dei candidati e le regole elementari della selezione pubblica.

     

     

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