Una vicenda iniziata ben quindici anni fa e che si è conclusa favorevolmente per il titolare di un’attività artigianale richiedente la concessione edilizia per ristrutturare il fabbricato nel quale esercitare la lavorazione di marmi.
Il caso
L’istanza di concessione edilizia è stata avanzata dall’artigiano (comodatario del fabbricato), unitamente alla proprietaria comodante, nel lontano anno 2010 e la concessione edilizia è stata rilasciata dal Comune di Palma nel febbraio del 2012.
Il fabbricato si trova in contrada Ficamara nel territorio di Palma Montechiaro ed ha la destinazione d’uso artigianale per la lavorazione dei marmi.
La concessione edilizia rilasciata del Comune di Palma Montechiaro nel febbraio 2012 è sottoposta alla condizione che i lavori di ristrutturazione avvengano in conformità con all’autorizzazione paesaggistica e al nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.
Così, in seguito a sopralluogo effettuato dai funzionari tecnici del Comune di Palma Montechiaro, nel 2016 lo stesso comune dispone l’annullamento in autotutela della concessione edilizia rilasciata nel febbraio 2012, dal momento che nel sopralluogo tecnico erano state accertate delle difformità rispetto alla concessione edilizia medesima.
Il ricorso al TAR
A questo punto comodatario e comodante impugnano, con ricorso innanzi al TAR –Sicilia di Palermo, il provvedimento comunale di annullamento in autotutela della concessione edilizia precedentemente rilasciata, chiedendone la previa sospensione.
Il TAR di Palermo rigetta il ricorso a seguito di giudizio conclusosi nel 2022.
L’appello al CGA
Pertanto, i ricorrenti -con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino– propongono l’appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, contestando l’assetto motivazionale della gravata sentenza e riproponendo alcune doglianze del ricorso di primo grado.
In particolare, i legali rilevano come il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia, adottato dal Comune di Palma di Montechiaro nel 2016, violi il principio di ragionevolezza e di proporzionalità. Difatti, il Comune di Palma di Montechiaro, a fronte dell’accertamento di opere eseguite in difformità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Agrigento, ha illegittimamente annullato in autotutela -secondo gli avvocati Rubino e Marino– la concessione edilizia, mentre avrebbe dovuto limitarsi a ordinare la demolizione delle opere eseguite in contrasto alla condizione prescritta dal titolo edilizio precedentemente rilasciato.
La sentenza d’appello
Ebbene con sentenza del 09.06.2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Marino, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto violati i principi giuridici di ragionevolezza e proporzionalità ed ha accolto l’appello proposto dai ricorrenti.
Così, in parziale riforma della gravata sentenza resa dal TAR-Palermo, ha annullato il provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia impugnato in primo grado.