Con Ordinanza n. 659/15, la seconda Sezione del T.A.R. Sicilia Palermo ha accolto in sede cautelare un ricorso presentato da una lavoratrice del sistema della formazione professionale, che era stata esclusa dall’Albo degli operatori professionali.
La lavoratrice, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Puntarello era stata esclusa dal detto Albo, poiché sarebbe stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall’Ente di Formazione “Società Cooperativa Ettore Maiorana” dopo la data del 31 dicembre 2008.
Infatti, secondo l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale, al fine di poter risultare iscritti presso il detto Albo, sarebbe stato necessario risultare assunti a tempo indeterminato entro la data sopra menzionata.
Di conseguenza la lavoratrice in questione non ne avrebbe avuto il diritto poiché, l’assunzione a tempo indeterminato di quest’ultima è intervenuta soltanto in data 23.02.2011.
Tuttavia, il T.A.R. Palermo, ha accolto le tesi dell’Avvocato Giovanni Puntarello, secondo cui lo sbarramento del 31.12.2008 (di cui pure è stata sindacata l’illegittimità) non poteva operare con riferimento a quei lavoratori della formazione professionale che, seppur assunti dopo il 31.12.2008, avessero visto ricostruire il proprio rapporto di lavoro a partire da una data precedente a quella ora indicata.
Ed infatti, numerosi dipendenti della Formazione Professionale, cui erano stati fatti sottoscrivere numerosi e reiterati contratti a tempo determinato, dopo la data del 31 dicembre 2008, hanno visto convertire il proprio rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. 276/03 (Legge Biagi).
In ragione di ciò, l’esclusione di simili lavoratori dall’Albo regionale degli operatori della formazione Professionale ha costituto, e costituisce, una manifesta violazione della disciplina giuslavoristica sopra menzionata.
A seguito di tale pronuncia si apre una grossa speranza per tutti quei lavoratori che trovandosi nelle medesime condizioni hanno promosso ricorso al T.A.R., facendo valere gli stessi profili di illegittimità.
Grazie alla detta pronuncia la lavoratrice in questione ha evitato il licenziamento che le era stato preannunziato dal proprio ente di formazione, e ciò grazie alla misura cautelare disposta dal T.A.R. Sicilia – Palermo che ne ha ordinato l’inserimento con riserva all’interno dell’Albo in questione.
Il licenziamento de quo, infatti, era stato motivato proprio in ragione della mancata iscrizione al detto Albo degli operatori della formazione professionale della lavoratrice in questione
Fonte: Obiettivo Diritto
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3 commenti
“…una grossa speranza”. Quella di ingrossare il numero dei formatori disoccupati albizzati. Avanti che c’è posto per tutti.
Qua ci vuole l’esorcista.
Avanti … c’è posto ! Già che ci siamo facciamo entrare anche gli allievi nell’albo dei formatori … Ecco un esempio classico perchè il sistema della FP Siciliana è andato in frantumi ; certi avvocati farebbero bene a starsene a casa invece di trovare leggi e cavilli per chi non ha diritto alcuno a far parte dell’albo dei Formatori con la F maiuscola .
Al contrario sarebbe opportuno togliere l’accreditamento a quegli Enti che con troppa non curanza dello sbarramento del 31.12.2008 stabilito dall’ass.FP Sicilia, hanno continuato per propri sistemi clientelari ad assumere personale dopo tale data !!!