Questa la “massima” che si desume da una sentenza fresca fresca del Tar di Catania riguardo una controversia che ha coinvolto il Comune di Caltagirone, quale stazione appaltante di un contratto di servizio relativo alla cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi
Il caso dell’appalto relativo al canile
Nell’aprile 2024 il Comune di Caltagirone ha bandito una gara per l’affidamento (per la durata di un anno) del servizio di cattura, ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune.
Sono state presentate due offerte, una della società V.Srl. U., con sede a Caltagirone, che presentava e la’tra della società D.V. srl., con sede legale in Gela, che ha presentato un ribasso più conveniente per l’amministrazione e quindi si è aggiudicata il servizio.
Il ricorso al TAR della ditta non aggiudicataria
Ma la società V. srl U. ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Catania chiedendo l’annullamento della delibera di aggiudicazione dell’appalto e degli atti di gara adottati dal Comune di Caltagirone, oltre il risarcimento del danno per l’asserita perdita dell’appalto.
La società ricorrente ha infatti ritenuto che la società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta non disponeva di tutti i posti necessari per ospitare i cani (125) presso la propria struttura.
La costituzione in giudizio del Comune e della ditta aggiudicataria
Ovviamente si sono costituiti in giudizio sia la società aggiudicataria, difesa dagli avv. Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sia il Comune di Caltagirone, difeso dall’avv. Giovanni De Nigris.
In particolare, gli Avv. Rubino e Valenza hanno rilevavato l’infondatezza del ricorso, eccependo in giudizio che la struttura aggiudicataria del servizio di ricovero e cattura di cani randagi, nelle more dell’espletamento della gara, aveva presentato al Comune di Butera la segnalazione certificata di inizio attività (scia) per la realizzazione di un rifugio capace di ospitare ben 503 cani e, dunque, anche i 125 cani randagi di proprietà del Comune di Caltagirone ed oggetto della procedura di appalto in questione.
I legali, inoltre, hanno dedotto in giudizio che il bando di gara prevedeva (ai fini della partecipazione) unicamente di dimostrare la capacità tecnico-professionale concernente il servizio effettuato negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e che, pertanto, la disponibilità di una quantità di posti sufficienti ad ospitare i cani oggetto del bando di gara doveva ritenersi un requisito di esecuzione del servizio, il quale avrebbe potuto certamente conseguirsi anche dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
La sentenza di primo grado
Ebbene, con sentenza del 04.10.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza e dall’avvocato De Nigris, il TAR-Catania ha osservato che, in base alla normativa di riferimento ed al bando gara, la disponibilità della struttura di ospitare i cani randagi previsti dal bando non costituisse requisito di partecipazione al momento della presentazione della domanda, bensì un “requisito di esecuzione”, ovvero una condizione che assume rilievo ai soli fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario e non incidente sulla fase di valutazione dell’ammissibilità delle offerte.
Con la predetta pronuncia inoltre il TAR-Catania ha ritenuto che, in ogni caso, la contestata dichiarazione non avrebbe avuto in alcun modo influenza sulla decisione della stazione appaltante e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto dalla società V.srl U., condannandola anche alla refusione delle spese di lite in favore della società D.V. srl.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia la società gelese D.V. srl. potrà avviare, in favore del Comune di Caltagirone, l’esecuzione del servizio di cattura, ricovero e mantenimento di cani randagi presso la propria struttura.