L’ex convivente favarese gli nega di vedere il figlio e lui subisce pure un ammonimento dal questore di Agrigento che, con decreto del 3 aprile 2024, ammoniva il sig. R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti di tal specie sarebbe stato denunciato alla competente A.G.
Ma il TAR Sicilia di Palermo accoglie il suo ricorso e il decreto di ammonimento viene annullato
Il caso
In particolare, l’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento a seguito di un dissidio tra ex conviventi, in quanto la lei non garantiva a lui il diritto di visita al figlio minore.
Non condividendo l’atto di ammonimento, il sig. R.M. proponeva un ricorso innanzi al competente T.A.R., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, stante l’insussistenza dei presupposti che lo avrebbero potuto legittimare.
Il giudizio
Il T.A.R. Sicilia di Palermo disponeva l’acquisizione, agli atti del giudizio, delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara, poste a fondamento dell’ammonimento.
Successivamente, condividendo le argomentazione degli avvocati Rubino e Piazza ed a seguito di quanto emerso dall’adempimento dell’ordine istruttorio, sospendeva gli effetti dell’ammonimento in ragione della idoneità del provvedimento ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.
La sentenza
Infine, con sentenza del 7 marzo 2025, il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Rubino e Piazza, annullando l’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento.
In particolare, il T.A.R., come evidenziato dagli avvocati Rubino e Piazza, ha rilevato l’insussistenza delle condotte persecutorie riferite dalla presunta vittima e che gli unici atteggiamenti asseritamente vessatori del ricorrente in danno del padre della ex convivente non concretizzavano alcuna seria offesa, né denotavano un reale atteggiamento minaccioso.Daniele Piazza
Il ricorrente può adesso vedere il figlio
Al contempo, il T.A.R. ha osservato che la richiesta di vedere il proprio figlio e di passare del tempo con lui, pur se non regolamentata da alcun provvedimento giudiziale, quantomeno giustificava l’atteggiamento nervoso del ricorrente.
Per effetto della detta sentenza adesso il papà del minore potrà legittimamente vedere e passare del tempo con il figlio minore, senza temere il deferimento all’Autorità Giudiziaria.