Lo ha stabilito, con un’ennesima decisione in tal senso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha così annullato l’informazione interdittiva antimafia, adottata dalla Prefettura di Messina, a carico di una impresa attiva nel foraggio.
Il caso
Nel 2022, la Prefettura di Messina emanava nei confronti del titolare di una ditta individuale (esercente l’attività di coltivazione di foraggio) un’informazione interdittiva antimafia alla quale faceva seguito anche la comunicazione di avvenuta segnalazione e l’inserimento nel casellario Anac.
Il provvedimento interdittivo era stato adottato dalla Prefettura di Messina sulla base dell’asserito pericolo di condizionamento mafioso dell’attività di impresa, in ragione dei rapporti di parentela e delle asserite frequentazioni del ricorrente con soggetti ritenuti controindicati perché considerati associati o vicini alla consorteria mafiosa.
Il giudizio
Avverso i suddetti provvedimenti antimafia, il titolare della ditta intraprendeva un’azione giudiziaria davanti al giudice amministrativo con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, i quali censuravano il provvedimento interdittivo in quanto adottato sulla base di una non adeguata istruttoria, travisamento dei fatti e per violazione e falsa applicazione delle norme del codice antimafia.
In particolare gli avvocati Rubino e Marino deducevano che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico del proprio assistito, basandosi soltanto sui pregiudizi penali occorsi alcuni anni addietro a stretti congiunti, evidenziando dunque come il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità.
La sentenza
Ebbene, con sentenza del 9 giugno 2025, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Marino, il CGA ha affermato che la legge per l’adozione dell’informazione antimafia non ritiene sufficiente la mera “possibilità” di tentativi di infiltrazione, ma prevede che essa abbia la probabilità maggiore del 50% e, nel caso di specie, il provvedimento prefettizio impugnato non comprovava tale probabilità, non essendo stato dimostrato il tentativo di condizionamento mafioso nella gestione dell’attività di impresa nel settore del foraggio.
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto, il CGA ha annullato i provvedimenti antimafia impugnati e, conseguentemente, l’imprenditore potrà continuare a svolgere la propria attività.